Statuto
Statuto approvato il 27/05/07
Articolo 1 Denominazione
E' costituita ai sensi delle legge 383/00 un’associazione di promozione sociale per lo svolgimento di attività di assistenza socio sanitaria, istruzione, formazione e divulgazione sui problemi inerenti la dislessia, denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA RICERCA E L'INTERVENTO SUI DISTURBI DI APPRENDIMENTO", in breve "AID - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.Articolo 2 Sede
L'associazione ha sede in Bologna e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
Articolo 3
DurataLa durata dell'Associazione è illimitata.Articolo 4 Scopi
L'Associazione è apartitica, non ha carattere politico, opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.L'Associazione opera ricorrendo prevalentemente all’apporto volontario dei soci ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:
a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;
b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
L’associazione persegue i propri fini attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
- assistenza socio-sanitaria (escludendo l’attività clinica e riabilitativa diretta), formazione e divulgazione sui problemi inerenti la dislessia;
- promozione di iniziative di ricerca scientifica nel campo dei disturbi di apprendimento;
- promozione, organizzazione, gestione e coordinazione con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali e le Aziende U.S.L., di programmi e percorsi di formazione professionale per l'integrazione sociale e lavorativa delle persone con disturbi di apprendimento;
- diffusione e informazione scientifica, divulgativa, operativa e logistica sulle relative problematiche ed interventi.
- promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell’ambito dei propri scopi istituzionali.
- formazione dei formatori con competenza specifica e formazione per il personale della scuola.
L’associazione si propone, inoltre, di fornire ai dislessici e alle loro famiglie un aiuto per trovare risposta ai loro problemi sia diagnostici che di assistenza scolastica e riabilitativa. L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
Articolo 5 Soci
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.Per essere ammesso a socio il richiedente deve presentare domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo.
A soli scopi organizzativi e nel pieno rispetto dei principi di democraticità e di parità dei diritti, i soci possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:
a. psicologi, medici specialisti, logopedisti e personale della riabilitazione ed altri professionisti, la cui qualificazione e/o esperienza possano sostenere e favorire le iniziative della Associazione nei diversi campi;
b. insegnanti, dirigenti scolastici, pedagogisti, psicopedagogisti;
c. genitori di persone portatrici di disturbi specifici di apprendimento;
d. adulti portatori di disturbi specifici di apprendimento
e. altre persone comunque interessate e motivate al raggiungimento dei fini statutari.
La partecipazione del socio alla vita dell'Associazione non dovrà avere carattere di temporaneità.
La qualità di socio si realizza con l’iscrizione nel libro dei soci, salvo deliberazione contraria motivata del Consiglio Direttivo.
Articolo 6 Diritti e Obblighi degli associati
Tutti i soci in regola con i versamenti delle quote godono dei seguenti diritti:- diritto di partecipazione alle assemblee;
- diritto di voto;
- diritto di essere eletti alle cariche sociali;
- diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione;
- diritto di partecipazione alle attività ed alle iniziative promosse dall’Associazione;
- diritto di godere dei servizi e dell’assistenza erogati dall’Associazione;
- diritto al rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell’Associazione e/o in ogni caso per lo svolgimento di attività o incarichi istituzionali ad essa riconducibili ;
- diritto di recesso ai sensi dell’art.7;
Tutti i soci hanno il dovere di rispettare i seguenti obblighi:
- obbligo di svolgere la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito;
- obbligo di rispettare i principi di correttezza, solidarietà, buona fede, onestà, proibità e rigore morale;
- obbligo di osservare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e degli atti deliberati dagli organi dell’Associazione;
Articolo 7 Perdita della qualità di Socio
La qualità di socio si perde nei seguenti casi:- Decesso;
Il mancato versamento della quota associativa annuale nel termine fissato dai regolamenti verrà interpretato dall’Associazione come notifica della volontà del socio di recedere dal novero dei partecipanti;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso e previo parere favorevole della maggioranza dei probiviri, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
Articolo 8 Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) dai contributi concessi da enti e privati;
c) dai frutti e dalle rendite di beni e valori appartenenti all’Associazione, nonché dai proventi dell’eventuale alienazione di essi;
d) dai contributi erogati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali in seguito a convenzioni con essi sottoscritte o a progetti presentati e finanziati
e) da ogni altro contributo compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
f) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
g) da contributi di organismi internazionali;
h) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
i) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione.
L'ammontare della quota sociale verrà determinata ogni anno dall'Assemblea Ordinaria.
Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.
Articolo 9 Esercizi Finanziari
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo con la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 30 giugno successivo. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.Articolo 10 Organi dell’Associazione
Sono organi dell'Associazione:a) l'Assemblea dei soci,
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
d) Il Vice-Presidente
e) i Probiviri.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
Articolo 11 Consiglio Direttivo
L'amministrazione della Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile da tre a nove membri. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.Il sistema elettorale sarà stabilito con successivo regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi democratici dell’Associazione e dei diritti di uguaglianza di tutti i partecipanti.
Per dare continuità all’attività dell’Associazione alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà partecipare, senza diritto di voto, l’ultimo Presidente eletto (Past President). Ogni socio può candidarsi per essere eletto nel Consiglio Direttivo.
Il Consiglio elegge tra i soci componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, esclusivamente con funzioni consultive e senza diritto di voto, i Presidenti dei Comitati "professionale", "per la scuola" e "per le problematiche sociali", che in caso di impedimento potranno essere sostituiti da un membro del Comitato delegato dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due esercizi; i relativi membri possono essere eletti consecutivamente per un massimo di due mandati, successivamente per essere rieletti dovranno rispettare l’intervallo di almeno un mandato.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Dopo tre assenze consecutive non giustificate il consigliere verrà dichiarato decaduto. In caso di decadenza e/o dimissioni di uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti con i primi non eletti; in caso di decadenza o dimissioni della maggioranza di componenti il Consiglio, tutto il Consiglio decadrà e si dovrà provvedere alle nuove nomine.
La decadenza di un consigliere verrà deliberata dal Consiglio Direttivo e da questi comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata a.r.. Ogni variazione nella composizione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'Assemblea alla prima riunione. Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente.
Articolo 12 Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni.Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
• predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
• redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
• vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
• determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
• emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal vicePresidente.
Articolo 13 Rappresentanza
La rappresentanza legale dell'Associazione spetta a tutti gli effetti al Presidente ed in caso di assenza od impedimento al Vice Presidente. Il Presidente potrà delegare, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, un altro Consigliere o nominare Procuratori.Articolo 14 Assemblea
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l'Assemblea ha, il compito:
a) di ratificare le quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio annuale;
c) di deliberare sulle eventuali modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;
d) di deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla elezione del Consiglio Direttivo, e del Comitato Professionale, del Comitato per la Scuola e del Comitato per le Problematiche Sociali.
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di giugno.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote e viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (ovvero, in sua assenza, da almeno due Consiglieri) almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta anche via fax o e-mail. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero ne riceva richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci. L'Assemblea in prima convocazione sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. L'Assemblea in seconda convocazione, che dovrà essere convocata non prima di ventiquattro ore da quella in prima convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni verranno assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. Le delibere concernenti modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno essere approvate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Ogni socio, purché maggiore di età, ha diritto di voto in assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, purché non appartenente al Consiglio Direttivo, munito di regolare delega; ciascun socio non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal vicePresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
Articolo 15 Comitato Professionale
L'Assemblea eleggerà un Comitato Scientifico composto da un numero di cinque membri, che abbiano maturato un’anzianità nell’Associazione di almeno due anni, appartenenti alla categoria a) di cui all'articolo 4. Il Comitato, che eleggerà nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente, ha funzioni consultive e collaborerà con il Consiglio Direttivo nella determinazione delle iniziative dirette al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Per dare continuità all’attività del Comitato alle riunioni potrà partecipare, senza diritto di voto, il Presidente uscente (Past President).Articolo 16 Comitato per la Scuola
L'Assemblea eleggerà un Comitato per la Scuola composto da un numero di cinque membri, che abbiano maturato un’anzianità nell’Associazione di almeno due anni, appartenenti alla categoria b) di cui all'articolo 4. Il Comitato, che eleggerà nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente, ha funzioni consultive e collaborerà con il Consiglio Direttivo nella determinazione delle iniziative dirette al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Per dare continuità all’attività del Comitato alle riunioni potrà partecipare, senza diritto di voto, il Presidente uscente (Past President).Articolo 17 Comitato per le Problematiche Sociali
L'Assemblea eleggerà un Comitato per le Problematiche Sociali composto da un numero di cinque membri, che abbiano maturato un’anzianità nell’Associazione di almeno due anni, appartenenti alla categoria c) e d) di cui all'articolo 4. Il Comitato, che eleggerà nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente, ha funzioni consultive e collaborerà con il Consiglio Direttivo nella determinazione delle iniziative dirette al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Per dare continuità all’attività del Comitato alle riunioni potrà partecipare, senza diritto di voto, il Presidente uscente (Past President).Articolo 18 Attività dei Comitati
I Comitati potranno riunirsi collegialmente e congiuntamente e potranno formare commissioni interne o commissioni congiunte composte da membri di diversi Comitati. I Comitati resteranno in carica due esercizi ed i membri possono essere eletti consecutivamente per un massimo di due mandati, successivamente per essere rieletti dovranno rispettare l’intervallo di almeno un mandato.Articolo 19 Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà destinato ad una o più istituzioni pubbliche o private di utilità sociale, operanti in identico o analogo settore.Articolo 20 Controversie e Probiviri
Tutte le eventuali controversie tra i soci e/o tra questi e l'Associazione verranno sottoposte, con espressa esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione di tre Probiviri che verranno nominati dall'Assemblea, che dureranno in carica tre anni e che decideranno senza alcun vincolo di forma e procedura. L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale a livello locale e nazionale.Articolo 21 Sezioni Territoriali
Il Consiglio Direttivo potrà nominare, a tempo indeterminato e con facoltà di revoca immediata dell'incarico, tra i soci iscritti nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un Delegato Provinciale, che avrà il compito di favorire il collegamento tra i soci residenti nella Provincia e tra gli stessi ed il Consiglio Direttivo, nonchè di curare ed organizzare la diffusione dell'Associazione e la divulgazione informativa nella Provincia stessa.Quando il numero dei soci iscritti nell'ambito di una Provincia raggiunga il numero minimo di quindici, il Consiglio Direttivo provvederà alla costituzione della Sezione Provinciale, dando mandato al Delegato Provinciale di convocare in assemblea, in luogo di sua scelta, i soci iscritti nella Provincia affinchè, senza formalità particolari, provvedano, con votazione a maggioranza semplice dei presenti, alla nomina di un Rappresentante Provinciale.
Le Sezioni Provinciali così costituite potranno riunirsi in assemblea, senza particolari formalità, al fine di migliorare la conoscenza reciproca dei soci presenti sul territorio, scambiare le proprie esperienze e fornirsi aiuto reciproco, rilevare ed esaminare problematiche locali ed elaborare proposte per la migliore diffusione dell'Associazione ed il miglior perseguimento dei suoi scopi su quel territorio.
Tali proposte, ed ogni altra proposta finalizzata al conseguimento degli scopi statutari verranno trasmesse dal Rappresentante Provinciale al Consiglio Direttivo, cui dovrà essere sempre trasmessa copia dei verbali delle assemblee della sezione.
Il Rappresentante Provinciale dovrà assicurare il miglior collegamento tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo, rimarrà in carica tre anni e sarà rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo, a parziale deroga di quanto sopra espresso, potrà nominare Delegati e autorizzare la costituzione in Sezione, sempre rispettando il numero minimo di 15 soci, per alcuni Comuni che pur non essendo Capoluoghi di Provincia presentano caratteristiche tali da prefigurarne un’autonomia dalla Sezione Provinciale.
Articolo 22 Norme finali
Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.
Il Presidente
Giacomo Stella
