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I requisiti di ammissione, le caratteristica della prova scritta e dell'orale e le tutele per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, nell'esame di fine secondo ciclo

Esame di Stato 2025: le risposte alle domande più frequenti

08 Aprile, 2025 - Tematiche: scuola, genitori, studenti, docenti

Il 31 marzo scorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha emanato l'ordinanza ministeriale 67/2025 (con allegata la griglia per la valutazione del colloquio) che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (Maturità) per l'anno scolastico 2024/2025.

Per il 2025 si conferma lo stesso impianto del 2024: due prove scritte a carattere nazionale, terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni. 

Qual è il calendario degli esami previsti per l’anno scolastico 2024/2025?

  • Mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 8:30, prima prova scritta della durata di sei ore.
  • Giovedì 19 giugno 2025, seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica. Per l’anno scolastico 2024/2025 le discipline oggetto della seconda prova scritta per tutti i percorsi di studio, fatta eccezione per gli istituti professionali del vigente ordinamento, sono individuate dal D.M. 28 gennaio 2025, n. 13 e dai relativi allegati. Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento, si tratta di un’unica prova integrata, la cui parte ministeriale contiene la “cornice nazionale generale di riferimento” (D.M.15 giugno 2022, n. 164). 
  • Mercoledì 25 giugno 2025 alle ore 8:30, terza prova scritta solo negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac, EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

Il colloquio si svolgerà dopo gli scritti.

Quali sono i requisiti di ammissione all’Esame di Stato del secondo ciclo?

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie in possesso dei seguenti requisiti: 

  • frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
  • partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI; 
  • svolgimento dei PCTO (percorsi per le competenze e l’orientamento) secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso; 
  • votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo (specificazioni nella Nota  13946 del 3/04/2025).

Quale importanza ha il Documento del consiglio di classe del 15 maggio?

Entro il 15 maggio 2025 il consiglio di classe deve elaborare un documento molto importante che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti: insomma tutto ciò che è utile ai fini dello svolgimento dell'esame. Sono indicati anche gli obiettivi specifici di apprendimento per le discipline coinvolte nell’esame. Inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, il documento indica le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Al documento possono essere allegati, sempre nel rispetto della privacy, atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito dell'insegnamento di Educazione civica, nonché alla partecipazione studentesca.

Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

In che cosa consisteranno le prove scritte? 

La prima prova scritta mira ad accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. “Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.”

La seconda prova, che si può svolgere in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, “ha per oggetto la/le disciplina/e caratterizzante/i il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.  (…)  Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche o delle calcolatrici grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica (CAS - Computer Algebra System o SAS - Symbolic Algebra System), cioè della capacità di manipolare espressioni matematiche, e non abbiano la disponibilità di connessione INTERNET, elencate in allegato alla nota del Direttore generale della D.G. per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 10961 del 17 marzo 2025. Per consentire alla commissione d’esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.”

Per l’anno scolastico 2024/2025 le discipline oggetto della seconda prova scritta per tutti i percorsi di studio, fatta eccezione per gli istituti professionali del vigente ordinamento, sono individuate dal D.M. 28 gennaio 2025, n. 13. Negli istituti professionali del vigente ordinamento, la seconda prova non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati.

In che cosa consisterà la prova orale? 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del D.lgs. 62/2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

Lo studente deve dimostrare di: 

a) aver acquisito i contenuti e i metodi delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera personale…anche la lingua straniera; 

b) saper analizzare criticamente e correlare al proprio percorso di studi e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) aver maturato le competenze di Educazione civica definite nel curricolo d’istituto e previste nel documento del consiglio di classe.

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte dello studente, del materiale scelto dalla commissione/classe, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione/classe.

Da che cosa dipenderà la valutazione finale?

    Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato (per un massimo di 40 punti) e dei punti attribuiti dalla commissione/classe d’esame alle prove scritte e al colloquio. La commissione/classe dispone di un massimo di:

    • 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte
    • 20 punti per la valutazione del colloquio.

    Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 60 centesimi.

    La commissione/classe all’unanimità potrà attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.

    Quali sono le novità? 

    Con la legge 1° ottobre 2024, n. 150, il voto in condotta sarà determinante nell'ammissione all'esame. 

    Infatti, è prevista:

    • la non ammissione all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi 
    • l'assegnazione da parte del consiglio di classe di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi. "(...) L’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell’area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.” 

    Come saranno gli esami per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)? 

    L'O.M. 67 del 31 marzo 2025, articolo 25, attribuisce alle singole commissioni, in occasione della riunione plenaria, sulla base del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal Consiglio di classe, l'individuazione delle modalità di svolgimento e conduzione delle prove d'esame di Stato per gli alunni con DSA.

    Come lo scorso anno, la commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. 

    Comma 2. “Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere (…) di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.” 

    Per quanto riguarda le griglie valutative, si ricorda che hanno degli indicatori prestabiliti: la sottocommissione però può intervenire nei descrittori degli indicatori, incidendo così sui livelli che gli studenti possono raggiungere (ad esempio, attribuendo un punteggio più basso alla correttezza ortografica, dando un peso maggiore alla capacità argomentativa).

    Comma 3. "Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A."

    E per eventuali dispense o esoneri dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e?

    Per gli studenti con DSA che hanno chiesto nel corso d’anno l’esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e o la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, ricordiamo quanto previsto sempre nell'O.M. 67 del 31 marzo 2025, articolo 25:

    Comma 4. "I candidati con certificazione di DSA che (…) hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo (…)".

    Per questi studenti, per questioni di privacy, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

    Comma 5. "Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del D. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe (…) stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.”

    Anche per questi studenti, sempre per questioni di privacy,  nel diploma non deve essere menzionata la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. 

    E per gli studenti con altri BES? 

    Per gli studenti con altri bisogni educativi speciali (BES), il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato (PDP). 

    Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

    Breve sintesi degli strumenti compensativi: tabelle, formulari, immagini, audiolibri, calcolatrice, registratore, computer e tablet, vocabolari digitali, penna digitale o smart pen, schemi e mappe concettuali, software di sintesi vocale, programmi di videoscrittura con correttore ortografico, stampante e scanner, programmi con foglio di calcolo e stampante

    Articolo a cura di Viviana Rossi e Luciana Ventriglia, formatrici scuola AID 

    Per saperne di più: approfondimenti per i soci AID sull'Esame di Stato

    Il calendario approfondimenti per i soci AID 2024 prevede nel mese di maggio due webinar dedicati all'Esame di Stato:

    • "Esami di Stato: come affrontarli" (rivolto in particolare a genitori e studenti)
    • "Esami di Stato: tutele per gli studenti con DSA" (rivolto in particolare a dirigenti scolastici e docenti)

    Le date dei due webinar verranno comunicate sul sito AID, via newsletter e sui canali social fra la fine di aprile e inizio maggio.

    Per maggiori dettagli sul calendario approfondimenti per i soci AID clicca qui.

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