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I requisiti di ammissione, le caratteristica della prova scritta e dell'orale e le tutele per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, nell'esame di fine primo ciclo (ex terza media) e secondo ciclo (maturità).

Esami di Stato 2023: le risposte alle domande più frequenti

15 Maggio, 2023 - Tematiche: scuola, genitori, studenti

Anche l’anno scolastico 2022/2023 sta finendo, pertanto si avvicinano gli esami di Stato sia per gli studenti che completano il percorso scolastico triennale (primo ciclo, ex terza media) sia per coloro che concludono la scuola secondaria di secondo grado (secondo ciclo, maturità).

Nella Nota n. 4155 del 7 febbraio 2023 (link) sono presenti approfondimenti sulle modalità di  svolgimento degli Esami di Stato per il primo ciclo, mentre nell’Ordinanza ministeriale 45 del 9 marzo 2023 (link) sono state emanate le disposizioni sugli esami conclusivi per il secondo ciclo. 

Anticipiamo subito che non ci sono significative novità rispetto lo scorso anno scolastico. Ma esaminiamo meglio la recente normativa. 

Esame di Stato di fine primo ciclo (ex terza media)

Quali sono i requisiti di ammissione all’Esame di Stato del primo ciclo? 

Per essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato del primo ciclo è necessario possedere i seguenti requisiti:  

  • aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
  • non essere incorsi in sanzioni disciplinari che pregiudicano l’ammissione all’esame di Stato (art. 4 del DPR 249/1998);
  • aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale,  potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo o un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Le date per l'esame sono stabilite da ogni singola scuola, ma dovranno svolgersi nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2023.

In che cosa consisteranno le prove scritte? 

Sono previste tre prove scritte

  • una prova di Italiano (o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento)
  • una prova sulle competenze logico-matematiche
  • una prova di lingue articolata in due sezioni (una relativa all’inglese e una alla seconda lingua straniera studiata).

Le tracce delle prove verranno predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. 

La prova scritta di italiano è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie: 

1. testo narrativo o descrittivo

2. testo argomentativo

3. comprensione e sintesi di un testo. 

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche mira ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni), previste dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione" (MIUR, 2012 - link)

La prova scritta di lingue straniere è unica, ma articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a: 

1. questionario di comprensione di un testo 

2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 

3. elaborazione di un dialogo 

4. lettera o e-mail personale 

5. sintesi di un testo. 

In che cosa consisterà la prova orale? 

La prova orale consisterà in un colloquio che si pone l’obiettivo di valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio servirà anche per accertare la padronanza delle competenze relative all’insegnamento trasversale di educazione civica. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Da che cosa dipenderà la valutazione finale?

Il voto finale, espresso in decimi, sarà il risultato della media tra il voto di ammissione  e i voti delle prove di esame (scritti e colloquio). Supererà l’esame chi otterrà un voto pari o superiore a sei/decimi. La commissione potrà, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all’unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, considerando sia gli esiti delle prove d’esame sia il percorso scolastico triennale. 

Inoltre, a tutti gli studenti candidati interni della scuola che supereranno l’esame di Stato verrà rilasciata la certificazione delle competenze, che descriverà lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche con l’obiettivo  di orientare gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 

Come saranno gli esami per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)? 

Non sono previste novità anche per gli studenti con DSA . Infatti la Nota n. 4155 del 7 febbraio 2023 rimanda a quanto previsto dal D.M 741/2017 e dal D.M 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.

In sintesi, per gli studenti con DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 lo svolgimento dell'esame di Stato dovrà:

- essere coerente con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal consiglio di classe 

- prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte

- prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP e siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotterà criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del PDP. 

Per quanto riguarda le lingue straniere, e quindi l’ipotetica dispensa o addirittura l’esonero, si riporta quanto scritto nell’articolo 11 del decreto legislativo 62/2017, commi 12 e 13:

“12. Per l'alunna o  l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di  esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva  della prova scritta di lingua straniera."

 "13. In casi di particolare gravità del disturbo di  apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti  dal certificato diagnostico, l'alunna o  l'alunno, su richiesta  della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il  percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.”

In ogni caso, nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non verrà  fatta alcuna menzione delle modalità di svolgimento e della  differenziazione delle prove. 

Esame di Stato di fine secondo ciclo (Maturità)

L'ordinanza ministeriale di riferimento gli l'esame di Stato di fine secondo ciclo è la n. 45 del 9 marzo 2023. Gli esami di Maturità prevedono due prove scritte decise dal Ministero e un colloquio multi ed interdisciplinare. 

Il calendario previsto a livello nazionale per l’effettuazione delle prove è il seguente: 

  • Prima prova scritta mercoledì 21 giugno 2023 (ore 8:30)
  • Seconda prova scritta giovedì  22 giugno 2023 (ore 8:30)

Il colloquio si svolgerà dopo gli scritti e riguarderà anche l’insegnamento trasversale dell'educazione civica. 

Quali sono i requisiti di ammissione all’Esame di Stato del  secondo ciclo?

I requisiti sono i seguenti: 

  • aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
  • aver svolto le prove Invalsi nell’ultimo anno (nessuna connessione fra i risultati e gli esiti dell’Esame di Stato)

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuirà il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno. La valutazione sul comportamento (che non deve essere inferiore a 6/10) concorrerà  alla determinazione del credito scolastico.

Le commissioni d’esame, che tornano ad essere composte da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre commissari interni e tre esterni, si riuniranno in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 19 giugno 2023 alle ore 8:30. 

Nella riunione plenaria si stabiliranno:

  • i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte; 
  • le modalità di conduzione del colloquio; 
  • i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti; 
  • i criteri per l’attribuzione della lode.

Si ricorda che, entro il 15 maggio 2023 il Consiglio di classe dovrà aver elaborato un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, insieme a tutto ciò che viene considerato  utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 

Dove viene nominato il Documento del 15 maggio?

Il riferimento al Documento del 15 maggio si ritrova in modo esplicito all’ Art. 10 dell’O.M 45 del 9 marzo 2023, "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione". La data “15 maggio” sta ad indicare il riferimento temporale entro cui il documento deve essere elaborato da parte del Consiglio di classe. I Consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e i genitori prima della sua stesura definitiva. Il documento viene pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica.

Che cosa contiene il Documento del 15 maggio?

La prima parte del documento contiene delle informazioni di carattere generale sull'Istituzione Scolastica di appartenenza, in particolare sulle finalità dell'Istituto e sul territorio in cui esso opera. Esplicita anche i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo. Indica i criteri e gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Al documento possono essere anche allegati atti e certificazioni relativi alle prove e alle simulazioni effettuate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO (percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro), agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati. Nello stesso documento devono essere inseriti i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica. Al documento possono anche essere allegate le Griglie di valutazione delle prove scritte utilizzate durante l’anno scolastico e l’ Allegato A dell’OM , Griglia di valutazione della prova orale.

Importante ricordare che le commissioni adattano al PDP, ove necessario, le griglie di valutazione delle prove scritte e di valutazione della prova orale (OM 45, art. 25, c.3). In ogni caso, l’OM 45/2023 ricorda che “Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719”, pertanto tutto ciò che riguarda i dati sensibili relativi agli studenti con DSA non verrà pubblicato on-line.

Chi sono le persone interessate alla lettura del documento del 15 maggio?

Tutte. Il documento ha sia la funzione di far conoscere agli studenti il quadro dettagliato degli argomenti che sono stati affrontati nel corso dell’anno scolastico nelle diverse discipline (e sui quali potranno essere interrogati) sia di orientare le commissioni degli Esami di Stato, che devono attenersi ai suoi contenuti nella conduzione del colloquio orale.


In che cosa consisteranno le prove scritte? 

La prima prova scritta, che dovrà accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consisterà nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova potrà essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

La seconda prova scritta avrà per oggetto una disciplina caratterizzante il corso di studio e punterà ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Ad esempio: Lingua e cultura latina per il Liceo classico; Matematica per lo Scientifico; Economia aziendale per l’Istituto Tecnico, Settore economico, Indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”; Igiene e cultura medico-sanitaria per l’Istituto Professionale, Settore Servizi, Indirizzo “Servizi socio-sanitari”. Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova avrà carattere pratico. 

Calcolatrice per tutti alla seconda prova scritta 

Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta sarà consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche o delle calcolatrici grafiche purché non dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica (CAS -Computer Algebra System o SAS - Symbolic Algebra System), cioè della capacità di manipolare espressioni matematiche, e non abbiano la disponibilità di connessione INTERNET. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intenderanno avvalersi della calcolatrice dovranno consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.

Precisazioni sulle calcolatrici che possono essere usate ci vengono dalla Nota Prot. n. 9305 del 20 marzo 2023 su "Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione – a. s. 2022/2023" (link).

Il punteggio di ciascuna prova scritta verrà pubblicato per tutti i candidati, compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui.

In che cosa consisterà la prova orale? 

Si tratterà di un colloquio in chiave multi e interdisciplinare e la commissione valuterà sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

Nel colloquio orale lo studente dovrà dimostrare di: 

  • aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
  • aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

Inoltre, in coerenza con quanto definito nelle recenti Linee guida per l’orientamento, il colloquio dell’Esame di Stato, quest’anno assumerà un valore orientativo. Per tale motivo, la commissione d’esame terrà conto anche delle informazioni inserite nel Curriculum dello studente, da cui emergono, infatti, le esperienze formative del candidato nella scuola e nei vari contesti non formali e informali.

Per la valutazione del colloquio (max 20 punti) è prevista dall’ordinanza un’apposita griglia di valutazione (Allegato A).

Da che cosa dipenderà la valutazione finale?

- Integrazione del punteggio - La commissione/classe stabilirà i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti.

- Attribuzione della lode - La commissione/classe all’unanimità potrà attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.

L’esito finale dell’esame, con l’indicazione del punteggio conseguito, inclusa la lode, verrà pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Come saranno gli esami per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)? 

Non cambia niente rispetto lo scorso anno. 

L'O.M. 45 del 9 marzo 2023, articolo 25, attribuisce alle singole commissioni, in occasione della riunione plenaria sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal Consiglio di classe, l'individuazione delle modalità di svolgimento e conduzione delle prove d'esame di Stato per gli alunni con DSA.

“Comma 2.(…) Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere (…) di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. (…) 

Comma 3. Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.”

Per quanto riguarda le griglie valutative, si ricorda che hanno degli indicatori prestabiliti: la sottocommissione però può intervenire nei descrittori degli indicatori, incidendo così sui livelli che gli studenti possono raggiungere: ad esempio, attribuendo un punteggio più basso alla correttezza ortografica, dando un peso maggiore alla capacità argomentativa.

Per quanto riguarda gli studenti con DSA che hanno chiesto nel corso d’anno l’esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e  o la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, ricordiamo anche che:

“Comma 4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con ESONERO dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Comma 5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola DISPENSA dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera”

Il colloquio dei candidati con disturbi specifici di apprendimento si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del D. lgs. 62/2017.

Attenzione alla privacy: nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non dovrà essere fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con DSA.

E per gli studenti con altri BES? 

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dai docenti, il Consiglio di classe trasmetterà alla commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già usati per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni sopra descritte (comma 6, articolo 25 dell'ordinanza ministeriale 45) conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Ulteriori approfondimenti in area soci AID

Per maggiori informazioni sull'esame di Stato di fine secondo ciclo, è possibile fare riferimento alle slide a cura di Paolino Gianturco, dirigente scolastico e membro scuola del consiglio direttivo AID, caricate in area soci > "Documenti per i soci" > "Esami di Stato 2023".

Articolo a cura di Viviana Rossi e Luciana Ventriglia - Formatrici Scuola AID

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