Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 1 - Premessa - Denominazione
"L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA RICERCA E L'INTERVENTO SUI DISTURBI DI APPRENDIMENTO", in breve "AID - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA", fondata nel 1997 è una associazione di promozione sociale (APS), ex Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Codice del Terzo Settore, che agisce nel pieno spirito del volontariato, senza alcun fine di lucro, per lo svolgimento, in supporto alle persone con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) e alle loro famiglie, di attività di tipo sociale, formativo, esperienziale e di divulgazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale, e di ricerca etica e scientifica. Opera per tutelare e promuovere il diritto delle persone con DSA al benessere personale, all'educazione, all'istruzione, al lavoro, all'integrazione sociale, in armonia con quanto sancito dalla Costituzione Italiana.
Articolo 2 - Sede
L'associazione ha sede in Bologna e potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita, all'interno del Comune, con delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti variazioni nello statuto; tale variazione deve essere in ogni caso comunicata ed iscritta nel Registro persone giuridiche, ai sensi della normativa vigente.
Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma.
Articolo 3 - Durata
L'associazione ha durata illimitata.
Articolo 4 - Scopi e principi dell'associazione
L'Associazione è apartitica, aconfessionale, opera esclusivamente per fini sociali e di solidarietà sociale, verso gli associati e verso terzi, e si attiene ai seguenti principi:
a) Assenza di fini di lucro;
b) Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
c) Svolgimento di attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale di cui agli articoli e 6 del presente statuto;
d) Democraticità dell'associazione;
e) Elettività delle cariche sociali;
f) Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione agli associati, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali;
g) Obbligo di utilizzare il patrimonio, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate per lo svolgimento delle attività statutarie;
h) Obbligo di trasparenza;
i) Obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento ad altri enti del terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.
Art. 5 - Attività di interesse generale
L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, educativa e culturale, di divulgazione, formazione ed istruzione, e di ricerca scientifica, con peculiare riferimento alle implicazioni in campo sanitario, dell'istruzione, del lavoro e sociale dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento.
L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. Può assumere, solo quando ritenuto strettamente necessario per lo svolgimento delle proprie finalità, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche dei propri associati, i quali, in tal caso, non potranno assumere la qualifica di volontario. I lavoratori impiegati non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:
a) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini, che si trovino in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
b) avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.
Art. 6 - Attività di interesse specifico
L'associazione persegue i propri fini attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
a) Attività socio-sanitaria (escludendo attività clinica e riabilitativa diretta);
b) Formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo delle persone con DSA;
c) Promozione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone con DSA;
d) Formazione e divulgazione sui problemi inerenti la dislessia e tutti i DSA;
e) Promozione di iniziative di ricerca scientifica nel campo dei disturbi specifici di apprendimento;
f) Promozione, organizzazione, gestione e coordinazione con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali e le Aziende Socio-Sanitarie, di programmi e percorsi di formazione professionale per l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone con DSA;
g) Diffusione ed informazione scientifica, divulgativa, operativa e logistica sulle problematiche ed interventi relative ai DSA;
h) Promozione e tutela dei diritti umani a favore delle persone con DSA;
i) Promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
j) Formazione di propri operatori con competenza altamente specifica per il personale della scuola, lavorativo e socio-sanitario;
k) Incentivazione delle attività di ricerca, di studio, di promozione nel campo suindicato, anche con la concessione di sovvenzioni, premi e borse di studio;
l) Promozione di intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;
m) Mantenimento di contatti con enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie;
n) Svolgimento di qualsiasi altra attività culturale o ricreativa connessa ai fini istituzionali;
o) Svolgimento di altre attività secondarie e strumentali all'esercizio dell'attività istituzionale nei limiti di cui all'articolo 6 del D.lgs 117/2017;
p) Realizzazione di attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a ogni norma di legge vigente.
L'Associazione si propone di fornire alle persone con DSA e alle loro famiglie un aiuto per trovare risposta ai loro problemi in ambito sanitario, sociale, educativo e lavorativo. Al fine di raggiungere i propri scopi sociali e di ricerca scientifica, AID può avvalersi di ogni strumento utile ed in particolare della collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Enti di ricerca, Istituti ed Università anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
Titolo II
SOCI
Articolo 7 - I Soci
Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutte le persone fisiche aventi compiuto la maggiore età che si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.
A soli scopi organizzativi e nel pieno rispetto dei principi di democraticità e di parità dei diritti, i soci possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:
A) Genitori e/o familiari di persone con disturbi specifici di apprendimento;
B) Adulti con disturbi specifici di apprendimento;
C) Psicologi, Medici e operatori specializzati nella riabilitazione in età evolutiva, le cui figure sono riconosciute dal Ministero della Salute, con qualificata esperienza nell'ambito dei DSA;
D) Insegnanti, dirigenti scolastici, pedagogisti, psicopedagogisti;
E) Altre persone a vario titolo interessate e motivate al raggiungimento dei fini statutari.
Chiunque voglia aderire all'associazione deve:
i. presentare apposita richiesta di iscrizione, predisposta nella pagina on line del sito nazionale della Associazione compilandola in ogni sua parte;
ii. dichiarare di accettare le norme dello Statuto, dei regolamenti attuativi e del Codice Etico e le Delibere del Consiglio Direttivo;
iii. versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.
Dal momento in cui il pagamento della quota associativa risulta registrato alla segreteria nazionale AID, è possibile fruire dei servizi forniti da AID, così come previsto dal Regolamento. La qualifica di socio viene acquisita con approvazione e la relativa ratifica della propria iscrizione da parte del Consiglio Direttivo nazionale. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere, entro 60 giorni dalla data di versamento, deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato con motivazione all'interessato. Avverso la comunicazione di rigetto l'aspirante socio può, entro altri 60 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Collegio dei probiviri della stessa associazione.
La quota annuale di iscrizione scade tassativamente per tutti gli associati il 31 dicembre dell'anno in cui la stessa è stata versata indipendentemente dalla data del pagamento. La quota associativa è rinnovabile entro la data prevista dal regolamento interno. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Articolo 8 - Diritti e obblighi degli associati
Gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale godono dei seguenti diritti:
a) partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'associazione;
b) usufruire dei servizi e dell'assistenza erogati dall'Associazione;
c) partecipare alle assemblee della Associazione, svolgendo elettorato attivo e passivo, se non in condizioni di incompatibilità, previste dal Codice Etico e dal Regolamento;
d) ricoprire le cariche associative;
e) avere la possibilità di accedere al bilancio consuntivo annuale, al bilancio preventivo, al bilancio sociale e ad ogni altro documento pubblicato dall'associazione nell'"area riservata soci" del sito di AID;
f) chiedere il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell'Associazione secondo modalità e limiti previsti nell'apposito Regolamento;
Tutti i soci hanno il dovere di rispettare i seguenti obblighi:
a) di svolgere la propria attività nell'associazione secondo modalità conformi alla presente statuto ed ai regolamenti attuativi;
b) rispettare i principi di correttezza, solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale;
c) osservare il rispetto delle norme statutarie, etiche, regolamentari e degli atti deliberati dagli organi dell'Associazione.
Articolo 9 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Decade automaticamente il socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal regolamento interno.
L'esclusione a seguito di procedimento disciplinare viene dichiarata dal Consiglio Direttivo secondo modalità previste dal regolamento. Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.
TITOLO III
GLI ORGANI SOCIALI
Articolo 10 - Organi sociali
Sono organi dell'associazione:
i. l'Assemblea dei soci;
ii. il Consiglio Direttivo;
iii. il Presidente;
iv. il Collegio dei Sindaci Revisori;
v. il Collegio dei Probiviri;
vi. il Comitato Etico;
Tutti gli Organi dell'Associazione, esclusa l'Assemblea dei soci, possono effettuare le riunioni online, secondo le modalità attuative stabilite in seno al Regolamento.
Di tutte le riunioni degli Organi associativi viene redatto apposito verbale sottoscritto e/o conservato anche in via digitale presso la sede nazionale.
Ai titolari delle cariche spetta il rimborso delle spese sostenute, secondo modalità e limiti previsti nell'apposito Regolamento.
Articolo 11 - Assemblea dei soci
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti a rispettarne le decisioni. L'Assemblea è il massimo organo deliberante ed è composta da tutti i soci la cui iscrizione è stata ratificata dal Consiglio Direttivo ed in regola con la quota associativa.
Ad ogni socio spetta un solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio in regola con l'iscrizione e munito di regolare delega scritta, purché non appartenente al Consiglio Direttivo. Ciascun socio potrà esibire una sola delega.
Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, viene designato, dalla stessa assemblea il consigliere presente più anziano del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea a sua volta nomina il segretario verbalizzante.
Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la azioni di responsabilità verso l'organo amministrativo i membri del Consiglio Direttivo non possono esprimere il proprio voto.
A) ASSEMBLEA ORDINARIA
Sono riservate alla competenza dell'Assemblea Ordinaria, che ha il compito di indirizzare tutta l'attività associativa, le seguenti delibere:
a) approvazione, entro il 30 giugno, del bilancio includente la relazione di missione consuntiva annuale;
b) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
c) elezione dei membri dell'Organo dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri;
d) elezione del Comitato Etico sulla base di una rosa di nominativi proposti dal Consiglio Direttivo congiuntamente ai Presidenti di Sezione;
e) approvazione dei regolamenti interni ritenuti necessari per il corretto funzionamento dell'Associazione.
Delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per le deliberazioni di sua competenza.
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.
L'assemblea può essere convocata su richiesta presentata da almeno un decimo dei soci. La convocazione della Assemblea Ordinaria avviene mediante apposito avviso pubblicato sul sito Internet nazionale dell'Associazione, almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria ha compiti elettivi, la convocazione deve avvenire almeno entro 40 giorni prima del suo svolgimento, così come previsto dal Regolamento. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno oltre a data, luogo ed ora di convocazione.
L'assemblea si svolge presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale. Le assemblee ordinarie, in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. In seconda convocazione le assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti. Le modalità di svolgimento delle votazioni vengono disciplinate dal Regolamento AID.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e delle deleghe regolarmente presentate.
B) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'assemblea straordinaria, convocata con le modalità previste per quella ordinaria, delibera:
a) sulle modificazioni dello Statuto e del Regolamento;
b) sulla modifica di durata dell'associazione, nonché sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
c) sull'eventuale scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio; in tale sede l'assemblea straordinaria nomina i liquidatori;
d) Inoltre approva il Codice Etico e le sue eventuali modifiche.
Le assemblee in prima convocazione sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. In seconda convocazione le assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Articolo 12 - Consiglio Direttivo
La gestione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 9 membri, così suddivisi:
- n. 5 membri appartenenti alle categorie A) e B) dei soci ex art. 7 dello Statuto;
- n. 2 membri appartenenti della categoria C) dei soci ex art. 7 dello Statuto;
- n. 2 membri appartenenti della categoria D) dei soci ex art. 7 dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.
I relativi membri possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi, indipendentemente dalla durata del mandato. Successivamente, per essere rieletti dovranno rispettare l'intervallo di almeno un mandato. I componenti del Consiglio Direttivo, per l'intero periodo del loro incarico, sono a tutti gli effetti soci volontari, con le relative indicazioni previste dal Regolamento a cui si rimanda.
Possono candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente soci di AID che risultino avere rinnovato la quota associativa per non meno di 3 annualità ed essere in regola con il pagamento della quota annuale e con quanto previsto dall'ex art. 2382 C.C. a proposito di ineleggibilità e decadenza dalla carica di amministratore e nel pieno rispetto delle norme stabilite con apposito regolamento interno e dal Codice Etico. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito dal primo dei non eletti, appartenente alla stessa categoria. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione per la stessa categoria. In ogni caso il mandato dei nuovi consiglieri scade in concomitanza con quelle di chi è già in carica all'atto della loro nomina. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, si intende decaduto lo stesso organo sociale e l'Assemblea deve provvedere alla elezione del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari. Ogni variazione nella composizione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'Assemblea alla prima riunione utile.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo i poteri riservati, a norma di legge o di statuto, all'assemblea dei soci.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
a) coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative, e promuovere ogni iniziativa ritenuta necessaria per il conseguimento degli scopi sociali;
b) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
c) predisporre lo schema di bilancio annuale consuntivo e la relativa relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
d) redigere entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio previsionale relativo all'anno successivo;
e) predisporre i necessari regolamenti interni e le eventuali modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
f) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
g) determinare la quota associativa annuale entro il mese di settembre;
h) deliberare l'assunzione di eventuale personale dipendente;
i) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
j) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
k) promuovere raccolte di fondi;
l) istituire Comitati interni, conformemente a quanto stabilito nel Regolamento interno;
m) pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, dandogliene comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo P.E.C.;
n) individuare congiuntamente ai Presidenti di Sezione una rosa di nominativi da proporre all'assemblea dei soci per l'elezione dei membri del Comitato Etico;
o) indire l'assemblea ordinaria e straordinaria e nominare la Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche.
p) deliberare in merito al parere emerso in seguito al procedimento disciplinare svolto dal Collegio dei Probi Viri.
q) deliberare sulle valutazioni espresse dal Comitato Etico a seguito di istruttorie per violazioni del Codice Etico dell'Associazione.
r) il Consiglio Direttivo, entro cinque mesi dal suo insediamento, deve nominare i componenti del Comitato Scientifico per la Ricerca e la Formazione.
Relativamente al rapporto con le Sezioni territoriali il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) istituire i Coordinamenti regionali e le Sezioni territoriali;
b) nominare e svolgere attività di monitoraggio dei Delegati territoriali, oltre alla possibilità di rimettere il mandato;
c) ratificare le elezioni dei Presidenti territoriali e dei Coordinatori regionali;
d) ove venissero riscontrate irregolarità il Consiglio Direttivo ha facoltà di fare opportune verifiche, sospendere e annullare l'esito di tali elezioni.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro, appositamente costituiti, lo studio di problemi specifici.
Il Consiglio Direttivo non può demandare le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), che sono sempre assunte in forma collegiale.
Il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle proprie funzioni opera in collaborazione con i Coordinatori regionali, con le Sezioni territoriali e con i Comitati interni, conformemente a quanto stabilito nel Regolamento interno.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta scritta. L'adunanza consiliare è valida se sono presenti almeno cinque consiglieri ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei membri dichiarati al momento presenti ed aventi diritto al voto. Ogni consigliere ha diritto ad un solo voto ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario dell'Associazione, o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.
Articolo 13 - Presidente
Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In particolare, compete al Presidente:
i. curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio;
ii. coordinare le attività dell'Associazione;
iii. firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.
In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. Per i casi di indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito temporaneamente dal Vicepresidente.
Articolo 14 - Collegio dei Sindaci revisori
Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci. Ai componenti del Collegio dei Sindaci revisori si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. Il collegio è composto da tre membri effettivi di cui almeno due iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti e da due membri supplenti di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Legale dei Conti. I membri del Collegio possono anche essere non soci. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri decada dall'incarico, subentra il supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Collegio. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal D.lgs 117/2017 e relative norme attuative. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio. I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Con riferimento al controllo contabile il Collegio ha l'obbligo di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali e dei documenti dell'Associazione anche in formato digitale, oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I membri del Collegio, se invitati, possono partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'attività del Collegio deve risultare da apposito processo verbale riportato in apposito libro, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.
I membri del Collegio dei Sindaci Revisori riceveranno un compenso, nella misura determinata, in sede di nomina, dall'assemblea dei soci facendo riferimento ai parametri indicati dal D.M. 140/2012 in un range previsto da un minimo del 50% ad un massimo di quanto previsto dal D.M. stesso. Il Collegio dei Revisori scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
Articolo 15 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri (più due supplenti) eletti dall'assemblea dei soci tra una rosa di almeno sei candidati, di comprovato valore morale e competenza e che abbiano rinnovato la quota associativa ininterrottamente per non meno di 3 annualità. Tutti i componenti del Collegio dei Probiviri, per tutto il periodo del loro incarico, sono a tutti gli effetti soci volontari, con le relative indicazioni previste dal Regolamento, a cui si rimanda. Una volta insediatosi, il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente. Il presente organo statutario dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Collegio decadano dall'incarico, subentra al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso il mandato dei nuovi membri scade insieme a quello di chi è in carica all'atto della loro nomina. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Collegio il Consiglio Direttivo deve provvedere ad indire nuove elezioni affinché l'Assemblea dei soci possa eleggere un nuovo Comitato in tempi brevi. L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale a livello nazionale e locale. Tale Organo sociale ha il compito di mediare, senza alcun vincolo di forma e procedura, eventuali controversie sorte tra i soci e/o tra questi e l'Associazione. Inoltre può esprimersi su richieste di parere interpretativo su statuto e regolamenti dell'Associazione, con riferimento a casi concreti.
Il Collegio dei Probiviri altresì ha il compito di istruire i provvedimenti disciplinari in caso di violazione dello statuto o del Regolamento dell'Associazione. Nel caso in cui a queste ultime si associno possibili violazione del codice etico, il Collegio ha l'obbligo di chiedere al Comitato Etico parere non vincolante, che deve essere allegato alla relazione finale. Nel caso in cui il giudizio del Collegio dei Probiviri sia discordante dal parere espresso dal Comitato Etico, il primo deve giustificarne chiaramente i motivi. Il procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri si svolge nel rispetto del principio del diritto della difesa, secondo le procedure previste nel Regolamento AID. Al termine del procedimento il Collegio dei Probiviri assume la propria decisione che viene comunicata al Consiglio Direttivo, che ha il compito a sua volta delibare la decisone finale e comunicarla al diretto interessato.
Qualora il procedimento disciplinare interessi un membro del Consiglio Direttivo il provvedimento verrà assunto dal Consiglio direttivo stesso sentito obbligatoriamente il parere congiunto del Collegio dei Probiviri e del Comitato Etico. I membri del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal partecipare alle istruttorie e alle valutazioni in cui siano coinvolti. Le sanzioni applicabili a seguito di procedimento disciplinare sono l'avvertimento, la censura e l'esclusione.
L'avvertimento è una segnalazione circa la non correttezza di un comportamento.
La censura è una diffida a non porre più in essere un certo comportamento.
L'esclusione, dichiarata per gravi violazioni dello statuto, del Regolamento e del Codice etico, comporta la decadenza della qualità di associato.
Tutte le sanzioni devono essere motivate e comunicate tramite raccomandata A/R o PEC.
Articolo 16 - Comitato Etico
Il Comitato Etico è organo consultivo eletto dall'Assemblea dei soci sulla base di una rosa di almeno sei nominativi proposti dal Consiglio Direttivo congiuntamente ai Presidenti di Sezione. I candidati devono essere soci che abbiano rinnovato la quota associativa ininterrottamente per non meno di 3 annualità, di specchiata onestà e moralità ed avere particolare competenza e sensibilità per i principi etici contenuti nel Codice, secondo criteri che verranno precisati nel Regolamento AID.
Il Comitato Etico composto da numero 3 persone (più due supplenti), ha funzioni di garanzia per l'effettivo rispetto da parte dell'Associazione e dei soci dei principi del Codice Etico. Esprime ove richiesto, il proprio parere su eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi nell'ambito della vita associativa. Il Comitato Etico rimane in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Per garantire la totale indipendenza dell'organo sociale l'appartenenza al Comitato etico è assolutamente incompatibile con qualsiasi altra carica sociale a livello nazionale e locale. I membri del Comitato sono anch'essi tenuti al dovere di indipendenza e debbono astenersi dal partecipare alle istruttorie e alle valutazioni in cui siano in conflitto di interessi, nel qual caso, subentrano i membri supplenti. I membri del Comitato non appartengono al Consiglio Direttivo o ad altri organi associativi, ma situazioni di incompatibilità possono essere segnalate dal Consiglio.
Tutti i componenti del Comitato Etico, per tutto il periodo del loro incarico, sono a tutti gli effetti soci volontari, con le relative indicazioni previste dal regolamento, a cui si rimanda.
Almeno 60 giorni prima dalla decadenza del Comitato Etico o in caso di dimissione di almeno la metà di tutti i componenti, il Consiglio Direttivo avvia le procedure per l'elezione del Comitato etico.
Articolo 17 - Comitati interni
Per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, potranno essere costituiti più Comitati interni operanti in specifici ambiti di attività, con funzioni consultive e di collaborazione con il Consiglio Direttivo. Costituzione, funzionamento e attività dei Comitati interni sono disciplinate in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico per la Ricerca e la Formazione è un organo propositivo e consultivo, nominato dal Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri presenti, nella quale vengono anche delineate le strategie di intervento delle attività di cui è responsabile per la durata del suo mandato lo stesso Comitato. È composto da 5 (cinque) componenti, di cui almeno la maggioranza soci AID da non meno di tre anni, che, nelle varie professionalità ed in contesto clinico, didattico e sociale, nel tempo si sono distinti per la loro competenza rispetto ai temi legati al mondo dei DSA. Al Comitato è affidato il compito di analizzare, valutare e proporre progetti che l'Associazione può intraprendere, in linea con la sua mission associativa e nel rispetto delle indicazioni dettate dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico è anche un organismo di cui si avvale il CD per l'organizzazione e la realizzazione di Eventi Formativi e di Aggiornamento, e nella programmazione formativa annuale. Il mandato del Comitato Scientifico scade contemporaneamente a quello del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Ogni componente può essere liberamente rinominato.
Articolo 18 - Coordinamenti regionali
Negli ambiti locali, in cui siano presenti almeno due sezioni territoriali, potranno essere costituiti Coordinamenti regionali aventi il compito di favorire l'operatività delle diverse sezioni e agevolare un miglior collegamento tra il territorio ed il Consiglio Direttivo. Rappresentano l'espressione a livello regionale dell'unica associazione nazionale e non godono di autonomia giuridica e di bilancio. Costituzione, funzionamento e attività dei Coordinamenti regionali sono disciplinati in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.
Articolo 19 - Sezioni territoriali provinciali
Negli ambiti locali in cui sia presente un numero minimo di dieci soci potranno essere costituite Sezioni territoriali aventi il compito di favorire il collegamento tra i soci residenti nel territorio e tra gli stessi ed il Consiglio Direttivo, nonché di curare ed organizzare la diffusione dell'Associazione, la divulgazione informativa nel territorio stesso ed il miglior perseguimento dei suoi scopi nel territorio. Le Sezioni provinciali rappresentano le articolazioni territoriali dell'unica associazione costituita in ambito nazionale, pertanto, pur godendo della massima libertà organizzativa a livello locale, non sono dotate di autonomia finanziaria né giuridica. Costituzione, funzionamento e attività delle Sezioni territoriali sono disciplinate in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 20 - Patrimonio dell'Associazione
Il Fondo di dotazione è pari a euro 150.000,00 (centocinquanta mila virgola zero zero), salvo ulteriori incrementi espressamente deliberati a tale fine, ed è gestito con criteri di oculatezza, adottando forme di investimento non rischiose che ne garantiscano la sostanziale permanenza nel patrimonio dell'associazione. Il Patrimonio libero è costituito da ogni ulteriore risorsa economica a disposizione dell'associazione, ed è costituita da ogni bene, mobile o immobile acquisito anche a seguito di lasciti o donazioni. Gli eventuali avanzi di gestione prodotti non possono essere in nessun caso distribuiti, né direttamente né indirettamente, ed affluiscono al Patrimonio libero, ovvero al Fondo di dotazione, secondo le deliberazioni in tal senso dell'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio annuale.
Articolo 21 - Risorse economiche
L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
- quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- contributi concessi da enti e privati;
- frutti e da rendite di beni e valori appartenenti all'Associazione, nonché dai proventi dell'eventuale alienazione di essi;
- contributi erogati da organismi internazionali, Unione Europea, Stato, Regioni, Enti Locali in seguito a convenzioni con essi sottoscritte o a progetti presentati e finanziati;
- ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, eroghino per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- eventuali proventi derivanti da attività commerciali accessorie a quelle istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.
Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.
Articolo 22 - Bilancio d'esercizio - Bilancio preventivo - bilancio sociale
L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo annuale dell'esercizio precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il successivo 30 giugno. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico e dalla relazione di missione. La relazione di missione illustra l'andamento complessivo dell'associazione e le modalità concrete di perseguimento e realizzazione delle finalità istituzionali. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico del Terzo settore ed è sottoposto ad ogni ulteriore adempimento di pubblicità previsto dalla legge.
Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio sociale: (i) obbligatoriamente, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ovvero (ii) facoltativamente, ove lo si reputi comunque opportuno e necessario al fine di dare una più chiara rappresentazione delle finalità sociali perseguite.
Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.
Articolo 23 - Libri dell'associazione
L'associazione ha il compito di tenere:
a) il libro degli associati;
b) il registro dei soci volontari;
c) il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
d) il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e) il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Revisori;
f) il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
g) il libro dei verbali del comitato Etico;
h) il libro dei verbali di altri comitati interni compreso il Comitato scientifico
Ogni altro libro prescritto dalla legge.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 24 - Devoluzione del patrimonio sociale
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, in ossequio alla modalità e termini previsti dalla normativa vigente.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 25 - Codice Etico
Gli associati devono rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente statuto, nei relativi regolamenti attuativi e nel Codice Etico.
Le disposizioni del Codice Etico devono intendersi come principi che orientano la vita dell'Associazione, nonché l'attuazione e l'interpretazione del presente statuto e del Regolamento AID.
Articolo 26 - Disposizioni Generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al codice del terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative norme attuative.