La richiesta di orari di lavoro flessibili
La legge 170/2010 riconosce l'importanza dell'impegno dei genitori di un bambino con un disturbo specifico dell'apprendimento.
I familiari di questi bambini hanno il diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili. Nell’art. 6 della legge 170/2010 infatti troviamo scritto:
"I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili".
Oltre a questo si può fare riferimento alla Circ. n. 9/2011, rivolta alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 ("Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i pubblici dipendenti"):
"Altra situazione meritevole di tutela è poi quella dei famigliari di studenti che presentano la sindrome DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). Questa sindrome, che si riferisce alle ipotesi di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, è stata oggetto di un recente intervento normativo con la legge n. 170 del 2010, con il quale sono state previste apposite misure di sostegno e all'art. 6 è stato stabilito che "I famigliari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili".
La norma fa poi rinvio ai contratti collettivi per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto e, pertanto, la concreta attuazione del diritto è subordinata alla regolamentazione da parte dei contratti stessi.
Comunque, la posizione di questi dipendenti deve essere considerata come assistita sin da subito da una tutela particolare e, quindi, deve essere valutata nell'ambito di quanto già previsto dal citato art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dai CCNL vigenti in ordine alla flessibilità dell'orari.