Diagnosi DSA e accesso all’università
Per accedere ai servizi forniti dagli atenei, anche ai fini delle prove di ammissione ai corsi di studio, lo studente deve presentare la diagnosi clinica di DSA.
Alla data presente, la diagnosi di DSA deve:
- rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011),
- riportare i codici nosografici e la dicitura esplicita del DSA in oggetto,
- contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l‘indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza.
Sono valide soltanto le diagnosi rilasciate dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni.
Al compimento del 18° anno di età, segui l'iter previsto per il rilascio della diagnosi, facendo in modo che sia il più dettagliata possibile.
Se otterrai la certificazione diagnostica dopo i 18 anni, la diagnosi resterà valida per tutto il percorso universitario. Secondo le Linee Guida della CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità), infatti, la diagnosi deve essere aggiornata dopo tre anni solo se è stata fatta prima della maggiore età:
"Come previsto dalla legge n.170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno."
Se la tua diagnosi non rispetta questi criteri, l’Università potrebbe non accettarla.
Se sulla diagnosi sono esplicitati in modo chiaro gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste per te, è più probabile che le indicazioni dello specialista vengano rispettate.
Ammissione con riserva dei candidati con DSA in possesso di certificazione non aggiornata - prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato nazionale a.a. 2020/2021.
Vista l’attuale riduzione delle attività degli ambulatori del SSN per l'emergenza Covid19, ed al fine di evitare che il candidato possa trovarsi nell’impossibilità di richiedere la certificazione aggiornata e, conseguentemente, i tempi aggiuntivi, gli strumenti dispensativi e le misure compensative previste dalla normativa di riferimento, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato una circolare in cui invita gli Atenei ad ammettere le richieste dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) seppur in possesso di certificazioni non recenti, con riserva di richiedere successivamente, non appena l’attività del SSN sarà ripristinata, l’integrazione della documentazione ivi prevista.
Scarica la circolare del Ministero