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Le spese sostenute per soggetti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) sono detraibili ai sensi dell' art. 15, comma 1, lett. e-ter del TUIR,

Guida 2026 alle agevolazioni fiscali per figli con DSA

27 Aprile, 2026

Riferimento normativo

Le spese sostenute per soggetti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) sono detraibili ai sensi dell' art. 15, comma 1, lett. e-ter del TUIR, che riconosce una detrazione IRPEF del 19% per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici finalizzati a supportare l'apprendimento.

L'agevolazione è stata introdotta dalla Legge 170/2010 ed è disciplinata operativamente dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2018.

Chi può beneficiarne

La detrazione spetta:

  • - al soggetto con diagnosi di DSA (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia);
  • - ai familiari che sostengono la spesa, se il soggetto con DSA è fiscalmente a carico.

Limite di età: Il beneficio è riconosciuto fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.


Misura della detrazione

  • - Detrazione IRPEF: 19%
  • - Nessuna franchigia applicabile
  • - Spesa detraibile sull'intero importo documentato


Spese detraibili — strumenti compensativi

Sono detraibili le spese per strumenti compensativi e sussidi tecnici/informatici, tra cui:

  • - software di sintesi vocale;
  • - programmi di videoscrittura con correttore ortografico;
  • - registratori digitali;
  • - calcolatrici e strumenti di calcolo;
  • - software per mappe concettuali;
  • - tabelle, formulari e strumenti didattici compensativi;
  • - computer, tablet e dispositivi elettronici solo se funzionali al DSA certificato.

Principio fondamentale:
La detraibilità dipende dal collegamento funzionale tra lo strumento e il disturbo.



Spese NON detraibili come DSA

Non rientrano nella detrazione DSA le spese per:

  • - lezioni private;
  • - tutoraggio didattico;
  • - doposcuola specialistico (può essere detratto come spesa di istruzione (codice 12) solo se deliberato dagli organi scolastici);
  • - percorsi educativi o di potenziamento;
  • - trattamenti psicologici o riabilitativi (in quanto tali).

Attenzione:
queste spese non devono essere inserite come DSA (codice 44).


Documenti necessari per la detrazione


a) Diagnosi DSA

Certificazione rilasciata da:

  • - Servizio Sanitario Nazionale;
  • specialisti o strutture accreditate ai sensi della Legge 170/2010.


b) Collegamento funzionale Obbligatorio

È necessario dimostrare che lo strumento acquistato è funzionale al disturbo. Questo requisito può risultare:

  • - direttamente dalla diagnosi DSA, oppure
  • - da una attestazione integrativa rilasciata da un medico.

Prassi operativa:
Se il collegamento funzionale non è esplicitato nella diagnosi, può essere attestato anche dal medico di base o dal pediatra di libera scelta, purché il documento indichi chiaramente: il disturbo, lo strumento e la finalità di supporto all'apprendimento.


c) Documento di spesa

Fattura o scontrino parlante contenente:

  • - descrizione del bene acquistato;
  • - codice fiscale del soggetto con DSA;
  • - eventuale indicazione del familiare che sostiene la spesa.


d) Pagamento tracciabile

- Obbligatorio tramite: bonifico, carta di credito/debito o altri strumenti tracciabili.


Come indicare le spese nella dichiarazione

Le spese DSA vanno indicate:

  • - nel quadro E (oneri e spese);
  • - tra le spese con detrazione al 19%;
  • - con codice 44 (strumenti DSA).


Novità 2025: limite per redditi elevati art. 16-ter TUIR

Dal periodo d'imposta 2025 (dichiarazione 2026), per contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro è previsto un limite complessivo alle detrazioni.

Importi base

  • 14.000 € per redditi compresi tra 75.000 e 100.000 €
  • 8.000 € per redditi oltre 100.000 €

Coefficienti per numero di figli

Situazione familiare Coefficiente
Nessun figlio 0,50
1 figlio 0,70
2 figli 0,85
3 o più figli (o figlio con disabilità L. 104) 1,00

Attenzione: Le spese DSA rientrano nel limite complessivo. Il solo DSA non equivale a disabilità ai sensi della Legge 104/1992.



Spese sanitarie correlate al DSA

Alcune spese sostenute per soggetti con DSA possono essere detratte come spese sanitarie (art. 15, lett. c TUIR), tra cui:

  • - visite neuropsichiatriche;
  • - valutazioni diagnostiche;
  • - prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche;
  • - logopedia;
  • - trattamenti riabilitativi sanitari;
  • - certificazioni cliniche.

Le spese sanitarie seguono regole diverse: detrazione 19%, franchigia di 129,11 €, pagamento tracciabile.


Vantaggio importante:
Le spese sanitarie NON rientrano nel limite dell'art. 16-ter e restano integralmente detraibili anche per redditi elevati.



Distinzione fondamentale: DSA vs spese sanitarie


Tipo di spesa Come va trattata
Strumenti compensativi Detrazione DSA — codice 44
Prestazioni sanitarie (logopedia, psicologia, ecc.) Spese sanitarie — art. 15, lett. c

Errore frequente:
inserire spese sanitarie con il codice DSA (44). Le due categorie vanno sempre distinte.



Indennità di frequenza INPS

L'indennità di frequenza:

  • - non è automatica per il solo DSA;
  • - richiede accertamento sanitario INPS (invalidità civile minorile).

- La domanda va presentata tramite il medico di base o il pediatra di libera scelta. È possibile rivolgersi a un istituto di Patronato per assistenza sulla pratica e sull'eventuale ricorso in caso di rigetto.

- L'indennità di frequenza spesso risulta abbinabile alla Legge 104/1992 (art. 3 comma 1, a volte anche comma 3). In presenza della L. 104 l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per favorire l'autosufficienza e l'integrazione beneficia di detraibilità totale senza la franchigia di 129,11 € (rigo E3) e IVA agevolata al 4%.



Nota su contributi regionali

- Eventuali contributi regionali non incidono sulla detrazione fiscale se non configurano rimborso diretto della spesa. 
- Devono essere valutati caso per caso.

Riepilogo operativo

Domande frequenti (FAQ)

Le spese per DSA sono ancora detraibili nel 2026?

Sì. Le spese per strumenti compensativi e sussidi tecnici/informatici per DSA restano detraibili al 19% anche per i redditi 2025 (dichiarazione 2026), ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e-ter del TUIR.

Chi può usufruire della detrazione?

La detrazione spetta al soggetto con DSA oppure al familiare che sostiene la spesa, se il soggetto con DSA è fiscalmente a carico.

Fino a quale età si può beneficiare della detrazione DSA?

L'agevolazione è riconosciuta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Computer e tablet sono sempre detraibili?

No. Sono detraibili solo se esiste un collegamento funzionale con il DSA, documentato da certificazione o attestazione medica.

È obbligatorio il certificato medico per il collegamento funzionale?

Sì. Il collegamento tra lo strumento e il DSA deve risultare dalla diagnosi oppure da un'attestazione medica integrativa. Se non presente nella diagnosi, può essere attestato anche dal pediatra o dal medico di base, purché sia esplicito.

Le spese per tutoraggio o lezioni private sono detraibili?

No. Le spese per tutoraggio, doposcuola e lezioni private non sono detraibili come spese DSA.

Le spese per psicologo o logopedista sono detraibili?

Sì, ma come spese sanitarie, non come spese DSA. Sono detraibili al 19% con franchigia di 129,11 euro, se effettuate da professionisti sanitari abilitati.

Le spese sanitarie rientrano nel nuovo limite per redditi alti?

No. Le spese sanitarie non rientrano nel limite dell'art. 16-ter TUIR e restano sempre detraibili secondo le regole ordinarie.

Cosa cambia dal 2025 per chi ha redditi superiori a 75.000 euro?

Dal 2025 le detrazioni, compresa quella per DSA, sono soggette a un tetto complessivo calcolato in base al reddito e al numero di figli. Le spese DSA restano detraibili, ma possono essere limitate da questo massimale.

La diagnosi DSA rilasciata anni fa è ancora valida per ottenere la detrazione?

Sì. Non è previsto un obbligo di rinnovo periodico della diagnosi DSA ai fini fiscali. Una certificazione rilasciata in anni precedenti dal SSN o da una struttura accreditata ai sensi della Legge 170/2010 è valida anche per le dichiarazioni successive, purché il soggetto rientri ancora nel limite d'età. È comunque consigliabile conservare l'originale e verificare che contenga tutti gli elementi richiesti.

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