La legge 170/2010
La Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” ( scaricabile da qui) riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento
“Che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. (Art. 1)
La legge 170 tutela il diritto allo studio dei bambini e ragazzi con DSA e dà alla scuola un’opportunità per riflettere sulle metodologie da mettere in atto per favorire tutti gli studenti, dando spazio al loro vero potenziale in base alle loro peculiarità.
Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente con diagnosi DSA di “fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari."
Finalità della Legge 170/2010
- Garantire il diritto all'istruzione;
- favorire la diagnosi precoce e l'adozione di percorsi didattici riabilitativi;
- favorire il successo scolastico anche attraverso misure di supporto;
- garantire una formazione adeguata;
- promuovere lo sviluppo delle potenzialità del ragazzo/a;
- ridurre i disagi relazionali ed emozionali dovuti al disturbo;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai disturbi specifici dell'apprendimento;
- favorire la diagnosi precoce e l'adozione di percorsi didattici riabilitativi;
- incrementare la comunicazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
Il 12 luglio 2011 sono stati pubblicati anche il Decreto attuativo 5669 e le Linee Guida ad esso associate, che spiegano in forma chiara e dettagliata tutte le azioni che gli Uffici Scolastici Regionali, le scuole e le famiglie devono attuare per la tutela e il supporto degli allievi con DSA.
Il ruolo della scuola e dei docenti
La scuola ha il compito di individuare precocemente gli alunni e le alunne che potrebbero avere un Disturbo Specifico dell’Apprendimento a seguito di anomale difficoltà nelle competenze relative alla lettura, alla scrittura e al calcolo, e deve mettere in atto attività di potenziamento per superare le difficoltà.
Qualora non ci fossero miglioramenti, i docenti devono consigliare alla famiglia di affrontare un percorso diagnostico. Oltre a comunicare il sospetto, la scuola deve esplicitare la tipologia delle difficoltà incontrate. Una volta accertato il disturbo, gli insegnanti devono mettere in atto una didattica individualizzata e personalizzata che tenga conto delle caratteristiche dello studente con DSA.
La dislessia a scuola
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)
È il documento obbligatorio di programmazione con il quale scuola definisce gli interventi che adotterà nei confronti dell’alunno con DSA per garantirne il successo formativo. Il PDP deve essere condiviso con la famiglia.
Questo documento è previsto dalle linee guida del 2011, che al paragrafo 3.1 precisano quanto segue:
“Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.”
Si tratta quindi di un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell'alunno e dell’alunna, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni e delle alunne con un DSA.
Per questi motivi è opportuno farlo all'inizio di ogni anno scolastico.
Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il primo trimestre scolastico.
Il documento deve contenere:
- i dati anagrafici dell'alunno
- la tipologia del disturbo
- le attività didattiche personalizzate
- gli strumenti compensativi sono dei dispositivi, digitali e cartacei, che ogni persona può utilizzare per raggiungere il proprio obiettivo compensando le proprie difficoltà
- le misure dispensative
- le forme di verifica e valutazione personalizzate
Il PDP è un documento flessibile e dinamico: potrà essere verificato e aggiornato dai docenti nel corso dell'anno scolastico.
I genitori devono poter leggere con calma e attenzione il PDP del proprio figlio o figlia, prima di approvarlo, quindi avendo a disposizione un discreto margine di tempo. Purtroppo però non tutte le scuole danno il documento alla famiglia permettendo un’adeguata riflessione.
PDP
Accordo condiviso tra docenti, istituzioni scolastiche, istituzioni socio-sanitarie e famiglia.
Progetto educativo e didattico personalizzato definisce supporti e strategie.
Il PDP deve garantire la realizzazione del successo scolastico degli alunni e delle alunne con DSA
Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il primo trimestre scolastico.
I genitori devono poter leggere con calma il PDP prima di approvarlo.
Il PDP è un documento flessibile e dinamico che potrà essere verificato e aggiornato dai docenti del corso dell’anno scolastico.
Le lingue straniere
Nel piano didattico personalizzato di uno studente o una studentessa con DSA devono essere incluse tutte le strategie didattiche per permettere l'apprendimento delle lingue straniere (il latino e il greco non vengono considerate lingue straniere).
Troviamo indicazioni nelle Linee Guida al punto 4.4, "Didattica per le lingue straniere".
In alcuni casi è possibile richiedere la dispensa dalle valutazioni scritte, sia durante l'anno scolastico che durante gli esami di Stato, nel caso questa richiesta sia stata indicata dallo specialista nella diagnosi. Come riportato nelle linee guida:
“in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.
Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all’apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.”
Se invece si intende richiedere l'esonero dalle lingue straniere, bisogna essere consapevoli di quanto prevede la normativa, per i vari cicli scolastici:
- Per gli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione (ex terza media), il decreto legislativo 62/2017 ha stabilito che gli alunni esonerati dall’insegnamento della lingua straniera durante la scuola primaria e secondaria di I grado possono conseguire il diploma.
- Nel caso dell’Esame di Stato (quinta superiore) l’esonero comporta invece il rilascio del solo "attestato di credito formativo" e non del diploma: ciò penalizza la carriera scolastica dello studente, con conseguenze negative anche sul percorso sociale e lavorativo della persona con dislessia.
Invalsi
Ogni anno l’ INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) ha predisposto le prove nazionali standardizzate: prove di rilevazione sugli apprendimenti degli studenti e delle studentesse, effettuate in modo oggettivo e uguale per tutti. Queste rilevazioni nazionali hanno carattere censuario, cioè interessano l’intera popolazione degli studenti e costituiscono attività ordinaria d'istituto. L’INVALSI è inserito nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), che garantisce il rispetto dei più elevati standard di sicurezza nel trattamento dei dati.
Perché le prove INVALSI?
Perché sono lo strumento ufficiale utilizzato per rilevare e misurare periodicamente i livelli di apprendimento degli studenti italiani, livelli definiti a partire dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida del Ministero per l’Istruzione, che descrivono i traguardi che gli allievi devono raggiungere e rappresentano quindi il punto di riferimento del lavoro di ogni insegnante. Come si legge sul sito ufficiale delle prove:
“L’INVALSI è nato proprio per misurare gli esiti di apprendimento di alcune competenze chiave, quindi per verificare e stimolare il necessario rinnovamento della scuola italiana. Questa misurazione può essere fatta solo attraverso prove oggettive uguali per tutti. Solo se tutti vengono misurati con lo stesso metro, i dati ottenuti permettono di leggere il fenomeno con la massima risoluzione, sono comparabili nello spazio e nel tempo, e sono veramente utili. Non a caso la stessa soluzione – allo stesso problema – l’hanno adottata quasi tutti i paesi europei, che hanno introdotto sistemi di valutazione e autovalutazione basati su prove standardizzate, gestiti da enti analoghi all’lNVALSI. Si ricorda che ogni prova, prima di essere somministrata agli alunni, impegna quasi 200 autori, selezionati tra docenti, dirigenti scolastici e ricercatori; viene inoltre proposta a migliaia di studenti (pre-test) e i risultati vengono analizzati statisticamente. Tutto questo per verificarne la precisione, l’equità e la capacità di misurazione. Le rilevazioni nazionali, pertanto, sono da considerarsi “strumenti” in grado di valutare l’efficacia educativa del nostro sistema scolastico, misurandone lo stato di salute. Maggiore è la partecipazione alle Prove, più si hanno informazioni utili per comprendere la scuola, le sue problematiche ma anche la sua forza e le sue risorse. INVALSI restituisce annualmente alle singole istituzioni scolastiche i risultati della propria scuola: sono dati che rappresentano uno strumento di lavoro molto utile, poiché consentono ai dirigenti scolastici e agli insegnanti di individuare situazioni di difficoltà o di eccellenza e di progettare azioni adatte al miglioramento della propria offerta formativa. Infatti, ancora sul sito ufficiale delle prove leggiamo che “A partire dall’anno scolastico 2015/16 i dati di ogni classe possono essere confrontati con quelli di 200 classi di altre parti d’Italia con un contesto socioeconomico di provenienza simile, che viene valutato attraverso il Questionario studente distribuito ogni anno e le informazioni fornite dalle segreterie scolastiche.”
Al termine degli esami di Stato di scuola secondaria di primo e di secondo grado i ragazzi ricevono inoltre la certificazione dei livelli di competenze con la descrizione degli apprendimenti conseguiti in Italiano, Matematica e Inglese. Gli studenti maggiorenni potranno accedere e scaricare il documento con la certificazione in modo autonomo.
Le prove INVALSI non danno voti né punteggi, pertanto i risultati ottenuti non possono far media con i voti riportati nelle materie e non incidono in alcun modo sul voto finale di diploma.
Gli esiti non sono da considerarsi una seconda “pagella”, ma rappresentano un arricchimento della stessa in quanto le prove valutano alcune delle competenze legate alle tre discipline e quelle che riguardano la formazione della persona e del cittadino, cioè la capacità degli studenti di utilizzare le conoscenze, connetterle fra loro e applicarle a problemi nuovi.
Per esempio, nella Prova di Italiano, oltre che la conoscenza della grammatica che serve per esprimersi, si verifica la capacità di comprendere un testo autentico, letterario o meno. Nella Prova di Matematica, si verificano le conoscenze più importanti, la capacità di risolvere problemi e quella di argomentare. Nella Prova di Inglese, si misura la capacità di capire gli altri nella vita reale attraverso quesiti basati su testi da leggere o da ascoltare autentici, tratti dalla quotidianità, ed è quindi quella meno legata al possesso di conoscenze.
In ogni caso, “La valutazione esterna (garantita da INVALSI) non è quindi solo l’ovvio contraltare dell’autonomia degli istituti scolastici, come in tutti i paesi in cui è stata introdotta, ma ha anche la possibilità di identificare eventuali difficoltà formative che possono essere fino a questo momento sfuggite.”
Quali sono le scuole interessate dalle prove INVALSI?
Le prove si svolgeranno nelle seguenti classi del territorio nazionale:
- Classi seconde e quinte delle scuole primarie;
- Classi terze delle scuole secondarie di primo grado;
- Classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado;
- Classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado.
Quali sono le discipline oggetto delle prove nelle diverse classi?
Classi seconde delle scuole primarie:
- Prova preliminare di lettura (svolta esclusivamente dalle classi campione).
- Prova di Italiano: costituita da una prova di comprensione di un testo narrativo con domande a scelta multipla semplice o complessa e a risposta aperta, integrata da due esercizi.
- Prova di Matematica: formata da un insieme di domande aperte e a scelta multipla relative alle seguenti aree: a) numero, b) spazio e figure, c) dati e previsioni.
Classi quinte delle scuole primarie:
- Prova di Italiano: costituita da due parti (prima parte: comprensione della lettura, testi narrativi ed espositivi; seconda parte: grammatica), con domande a scelta multipla e a risposta aperta univoca o articolata.
- Prova di Matematica: formata da un insieme di domande a scelta multipla e a risposta aperta univoca o articolata relative alle seguenti aree: a) numero, b) spazio e figure, c) relazioni e funzioni, d) dati e previsioni.
- Prova di Inglese: somministrata con fascicolo cartaceo in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica; articolata nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano. Sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
- Questionario studente: costituito da una serie di domande che consentono di raccogliere informazioni sulle caratteristiche degli alunni, sul loro contesto familiare, sulle attività che svolgono dentro e fuori la scuola.
Classi terze delle scuole secondarie di primo grado:
- Prova di Italiano: si divide in tre sezioni: comprensione del testo, lessico e riflessione linguistica.
- Prova di Matematica: si riferisce ai quattro ambiti matematici (spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni, proporzionalità) e alle tre dimensioni (Risolvere problemi, Argomentare e Conoscere).
- Prova di Inglese: si compone di due parti: comprensione della lettura (reading) e comprensione dell’ascolto (listening), appartenenti al livello A1 e A2 del QCER.
- Attenzione: Lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione (art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 62/2017).
Classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado:
- Prova di Italiano: si divide in due sezioni: comprensione della lettura e riflessione sulla lingua.
- Prova di Matematica: prevede domande relative ai quattro ambiti: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.
Classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado:
- Prova di Italiano: si divide in due sezioni: comprensione della lettura e riflessione sulla lingua.
- Prova di Matematica: misura la capacità di risolvere problemi.
- Prova di Inglese: si compone di due parti: comprensione della lettura (reading) e comprensione dell’ascolto (listening), appartenenti al livello B2 del QCER.
Attenzione: Lo svolgimento delle prove INVALSI dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione (art. 13, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 62/2017).
Come sono effettuate le prove nei 3 ordini di scuola
Nella scuola primaria le prove sono somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei.
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, le prove relative agli ambiti disciplinari previsti vengono realizzate tramite computer (CBT – computer based testing) e in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole.
Una volta che lo studente è entrato nel sistema con le proprie credenziali, svolge autonomamente la prova. Dal momento che la somministrazione avviene mediante computer, lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente (nello stesso giorno e alla stessa ora) per tutti gli allievi delle classi interessate: all’interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la prova può avvenire in orari o giorni diversi.
A livello di singolo allievo la somministrazione può avvenire:
- in tre giornate distinte scelte dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione;
- in una giornata per ciascun ambito disciplinare (soluzione consigliata);
- in due giornate distinte scelte dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione (soluzione non ottimale);
- in una sola giornata scelta dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione (soluzione sconsigliata).
La Legge 170/2010 ha chiarito che anche gli studenti e le studentesse che frequentano l'Università con un DSA hanno diritto a veder riconosciuti le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati nelle scuole, sin dai test di ammissione, a fronte della diagnosi di dislessia o altro disturbo specifico dell'apprendimento.
L’art. 5, comma 4, della Legge 170/2010 prevede che:
“agli studenti con DSA siano garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari”.
Per maggiori dettagli sulle prove INVALSI 2024 ti invitiamo a leggere la news e a scaricare la nota per gli alunni con bisogni educativi speciali.
Esami conclusivi secondaria di I° e II°
Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente e della studentessa con diagnosi DSA a:
“fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari."
Nel DPR 22.6.2009, n. 122 – Regolamento valutazione- Art. 10 – valutazione degli alunni e delle alunne con DSA viene specificato:
“Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati […] gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.”
Annualmente il MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
L’ ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 22 marzo 2024 n.55 esplicita le tutele previste per gli studenti e le studentesse con DSA. Per ciò che riguarda l'esame di fine secondo ciclo (maturità), l'articolo 25 dell'ordinanza specifica che:
"Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
La commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame.
Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate D.M. n 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A"
I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento. 5.
Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del d.lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
Secondaria di 1 grado
Si riporta il link della Nota informativa relativa all’esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Per quel che riguarda le misure relative agli studenti con DSA la nota recita:
“Per maggiori dettagli in ordine alla calendarizzazione e alla effettuazione di tutte le attività della Commissione d’esame e delle sottocommissioni, a particolari situazioni dei candidati (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, in ospedale o in istruzione domiciliare), ai candidati privatisti, alle scuole italiane all’estero, alle eventuali prove suppletive, agli adempimenti finali e alla certificazione delle competenze si fa rinvio al decreto ministeriale 741/2017, al decreto ministeriale 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019”.
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