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Tutele per i lavoratori con DSA - legge n°25/2022

Il 24 marzo 2022 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge n°25 del 28 marzo 2022, il cui articolo 7 (comma 2 bis e seguenti) introduce diritti fondamentali ai lavoratori e le lavoratrici con DSA.

Le misure per i lavoratori e lavoratrici con DSA

La Normativa prevede

  • Divieto di discriminazione nei confronti delle persone con DSA nei luoghi di lavoro.
  • Possibilità, per le persone con DSA che liberamente scelgano di dichiarare la propria caratteristica, di chiedere nei colloqui di selezione del personale l’uso di computer con sintesi vocale, calcolatrice, schemi e formulari, oltre al tempo in più per i test di selezione scritti.
  • Possibilità, per le persone con DSA già impiegate che lo desiderano, di ricevere gli stessi strumenti sopra indicati, e accomodamenti ragionevoli.
  • Applicazione dei medesimi strumenti compensativi e misure dispensative in tutte le occasioni di valutazione per l’accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di attività e professioni, come gli esami per l’accesso agli Ordini professionali, nonché in ambito sociale.

Spetta al singolo lavoratore e alla singola lavoratrice la scelta di dichiarare o meno la propria caratteristica e chiedere gli accomodamenti più opportuni.

Per avere diritto a queste misure il lavoratore con DSA deve presentare regolare certificazione diagnostica.

Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 2022, è in vigore dal 29 marzo 2022.

Guarda il video: Nuovi diritti: la dislessia nel mondo del lavoro

Concorsi pubblici: misure per candidati e le candidate con DSA

La legge 6 agosto 2021, n. 113, (art. 3, comma 4-bis)  prevede misure specifiche per i candidati con DSA nei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e dai loro enti strumentali. In particolare, è prevista la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. 

Il decreto attuativo che avrebbe dovuto rendere operativa la legge 113 è stato firmato il 12 novembre 2021 dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dai Ministri per le Disabilità, Erika Stefani, e del Lavoro, Andrea Orlando. Il decreto prevede che siano le commissioni medico legali delle ASL a validare le certificazioni diagnostiche dei candidati e indicare alla commissione di concorso gli strumenti compensative le misure dispensative accordate. Purtroppo, tutt’oggi le commissioni medico legali non sono informate di questa procedura e in molti bandi di concorso (a rischio di essere dichiarati nulli) non sono indicate le misure a favore dei candidati con DSA.

Come richiedere le misure nella domanda di partecipazione: la dichiarazione della commissione medico legale dell'ASL

In ogni caso il decreto attuativo stabilisce che:

Per consentire all’amministrazione interessata di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, nella domanda di partecipazione la persona candidata con diagnosi di DSA dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve essere inviata all’indirizzo indicato all’interno del bando di concorso entro il termine ivi stabilito.

L’adozione delle misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto.

Prova orale per candidati e candidate con disgrafia e disortografia:La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia.

Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle prove scritte.

Gli strumenti compensativi ammessi durante le prove:
Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti:

  • programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;
  • programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
  • la calcolatrice, nei casi di discalculia;
  • ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice;
  • tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova, non eccedenti il 50% aggiuntivo.

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle libere professioni

Esame di abilitazione alla professione di avvocato:
D.L. 139 dell'8 ottobre 2021 ("Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali") stabilisce che i candidati e le candidate con disturbi specifici dell'apprendimento possono usufruire, in sede d'esame di abilitazione alla professione di avvocato, di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo e di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove.

Il comma 2 dell'articolo 6 del sopra menzionato D.L., che introduce questo provvedimento, precisa che:

"con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50."

Giovedì 11 novembre 2021 la Ministra della Giustizia ha firmato il decreto con cui viene indetta la sessione d'esame 2021. Il bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2021, contiene, per la prima volta, le misure per i candidati e le candidate con DSA.

La presentazione della diagnosi nella domanda di ammissione all'esame:
I candidati e le candidate con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all’esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e dell’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, e possono richiedere, anche cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o i tempi aggiuntivi previsti dal decreto.

Strumenti compensativi e tempo aggiuntivo:
Per la prima prova orale, il candidato o la candidata con DSA può chiedere:

  • l’applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l’esame preliminare del quesito;
  • l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in particolare, è demandata, nel corso dell'esame preliminare del quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonché degli appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della successiva discussione orale;
  • la possibilità di poter consultare una copia di stampa del quesito dettato dalla commissione;
  • la possibilità di ricorrere all'uso di un computer dotato di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a disposizione dalla competente Corte d’appello, per la redazione degli appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del quesito, in preparazione della successiva discussione orale.

Per la seconda prova orale, il candidato con DSA può inoltre chiedere di sostenere l'esame nell’ultimo giorno previsto dal calendario per l’effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati.

Al momento queste misure non si applicano agli esami di abilitazione ad altre professioni.

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