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Le linee guida del 2011 associate alla legge 170 specificano al punto 6.7 le misure dispensative e compensative, le modalità di valutazione e di verifica da applicare nel corso dell'anno accademico.

L'attenzione in ambito universitario verso queste tematiche ha permesso a molti ragazzi e ragazze con DSA di frequentare con successo l'università.

Tuttavia La legge 170 non è applicata nelle università allo stesso modo che a scuola, infatti non esiste un Pdp universitario. L’uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative è consigliato nelle Linee guida della Cnudd (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità), che hanno solo uno scopo d’indirizzo, e spesso i docenti non rispettano queste direttive.

Per questo AID si batte da tempo per un decreto di attuazione della 170 che dia diritti certi agli studenti con DSA. L’associazione ha promosso una petizione on line su Change.org che ha già raggiunto 83 mila firme. Firma anche tu!

Diagnosi di DSA e accesso all'università

Per accedere ai servizi forniti dagli Atenei, anche ai fini delle prove di ammissione ai corsi di studio, è necessario presentare la cetificazione diagnostica di DSA rilasciata dopo in 18° anno di età.

Alla data presente, la diagnosi di DSA deve:

  • rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011),
  • riportare i codici nosografici e la dicitura esplicita del DSA in oggetto,
  • contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l‘indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza.

Sono valide le diagnosi rilasciate dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti autorizzati dalle Regioni. In alcune regioni invece, in assenza di centri diagnostici pubblici, sono accolte anche diagnosi di professionisti privati ma, prima di rivolgersi ad un privato, va chiesta conferma al servizio per la disabilità e i DSA dell’Ateneo dove ci si intende iscrivere.

La certificazione diagnostica dopo i 18 anni resterà valida per tutto il percorso universitario. Secondo le Linee guida della Cnudd (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità), infatti, la diagnosi deve essere aggiornata dopo tre anni solo se è stata fatta prima della maggiore età:

"Come previsto dalla legge n.170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno."

Test di ingresso: cosa dice la normativa

Decreto Ministeriale n. 583 del 24-06-2022  (modalità e contenuti delle prove ammissione dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023)

Art. 9 b) "il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all’ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento allegate al d. m. 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; videoingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone e altri strumenti similari".

All'università esistono però diversi test di ingresso, come i test per i corsi di laurea a numero programmato a livello locale, ad esempio per veterinaria, agraria, psicologia, oppure i test Tolc per valutare la preparazione dello studente all'ingresso dell'università (accertamento dei requisiti di accesso). Non limitano l'ingresso ma se la preparazione non risulta adeguata scattano degli OFA, obblighi formativi aggiuntivi, che lo studente dovrà poi recuperare con uno specifico esame. Anche per tutta questa variegata tipologia di test generalmente valgono le regole stabilite dal decreto ministeriale: lettore umano, calcolatrice non scientifica per i discalculici, e 30 per cento di tempo in più.

Normativa durante l’anno accademico

Durante l’anno accademico invece si fa riferimento alle Linee Guida del 2011, al punto 6.7 “Gli Atenei” e alle Linee guida della CNUDD del 2014, che specificano le misure dispensative e compensative, le modalità di valutazione e di verifica a tutto ciò che concerne il percorso universitario.

Per quanto attiene agli strumenti compensativi gli studenti e le studentesse potranno utilizzare gli ausili eventualmente già in uso durante il percorso scolastico, quali, per esempio:

  • registratore digitale
  • PC con correttore ortografico
  • testi in formato digitale
  • programmi di sintesi vocale
  • la presenza di tutor con funzione di lettore, nel caso in cui non sia possibile fornire materiali d’esame in formato digitale
  • calcolatrice
  • tabelle e formulari
  • mappe concettuali
  • materiali didattici in formati accessibili (presentazioni, dispense, eserciziari) forniti se necessario in anticipo sulle lezioni
  • altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame

Per quanto concerne invece le misure dispensative, è possibile:

  • considerare la possibilità di suddividere la materia d’esame in più prove parziali;
  • privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
  • laddove l’esame scritto venga ritenuto indispensabile, verificare se il formato scelto (ad es. test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta;
  • sempre con riferimento alle prove scritte, prevedere alternativamente la riduzione quantitativa, ma non qualitativa, della prova stessa, oppure la concessione di tempo supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della prova;
  • considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.

È indispensabile comunque che lo studente o la studentessa informi il Servizio per la Disabilità e i DSA della proprie richieste per ciascun esame. In teoria è il servizio che deve mediare tra lo studente e il docente. In pratica spesso tocca allo studente accordarsi direttamente con il docente sulle modalità dell’esame e il tipo di strumenti compensativi necessari per lo svolgimento della prova. Consigliamo agli studenti e alle studentesse di parlare al docente all’inizio del corso o almeno un mese prima dell’esame.

Oppure, come accade in altri casi, la mediazione studente-professore avverrà con l’aiuto di docenti referenti DSA di area didattica, oppure di un tutor. Il tutor è una figura molto importante all’interno dei Servizi: si occupa di affiancare lo studente e la studentessa durante le lezioni aiutando a prendere appunti e negli esami, spiegando le parti più complesse, insegnando l’uso dei software compensativi e le strategie di studio.

Gli studenti e le studentesse possono chiedere maggiori informazioni e supporto alla sezione AID a te più vicina o il servizio di Help-Line Nazionale

Univers@lità - piattaforma per un’università inclusiva

Con l'obiettivo di realizzare un'università più inclusiva, AID ha attivato Univers@lità, percorso formativo e informativo su piattaforma e-learning, gratuito ed accessibile a tutti

Il progetto, che si rivolge in particolare agli studenti e alle studentesse con un DSA che frequentano l’Università, docenti, tutor, personale amministrativo dei servizi dedicati alla disabilità/DSA ha l’obiettivo di:

  • diffondere una corretta informazione e una cultura positiva sui disturbi specifici dell’apprendimento, anche in ambito accademico;
  • individuare le strategie che meglio possono supportare gli studenti;
  • promuovere metodologie di didattica inclusiva, anche attraverso la condivisione di best practice di Atenei che stanno realizzando servizi e ambienti di apprendimento innovativi e accessibili.

Scopri i dettagli della piattaforma e come iscriverti

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