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La Legge 170/2010 ha chiarito che anche gli studenti e le studentesse che frequentano l'Università con un DSA hanno diritto a veder riconosciuti le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati nelle scuole, sin dai test di ammissione, a fronte della diagnosi di dislessia o altro disturbo specifico dell'apprendimento.

L’art. 5, comma 4, della Legge 170/2010 prevede che:

“agli studenti con DSA siano garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari”.

Le linee guida del 2011 associate alla legge 170 specificano al punto 6.7 le misure dispensative e compensative, le modalità di valutazione e di verifica da applicare nel corso dell'anno accademico.

L'attenzione in ambito universitario verso queste tematiche ha permesso a molti ragazzi e ragazze con DSA di frequentare con successo l'università.

Tuttavia La legge 170 non è applicata nelle università allo stesso modo che a scuola, infatti non esiste un Pdp universitario. L’uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative è consigliato nelle Linee guida della Cnudd (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità), che hanno solo uno scopo d’indirizzo, e spesso i docenti non rispettano queste direttive.

Per questo AID si batte da tempo per un decreto di attuazione della 170 nell’università.

Diagnosi di DSA e accesso all'università

Per accedere ai servizi forniti dagli atenei, anche ai fini delle prove di ammissione ai corsi di studio, è necessario presentare la diagnosi clinica di DSA.

Alla data presente, la diagnosi di DSA deve:

  • rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011),
  • riportare i codici nosografici e la dicitura esplicita del DSA in oggetto,
  • contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l‘indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza.

Sono valide soltanto le diagnosi rilasciate dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni.

Al compimento del 18° anno di età, i ragazzi e le ragazze devono seguire l'iter previsto per il rilascio della diagnosi, facendo in modo che sia il più dettagliata possibile.

La certificazione diagnostica dopo i 18 anni resterà valida per tutto il percorso universitario. Secondo le Linee guida della Cnudd (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità), infatti, la diagnosi deve essere aggiornata dopo tre anni solo se è stata fatta prima della maggiore età:

"Come previsto dalla legge n.170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno."

Se la diagnosi non rispetta questi criteri, l’Università potrebbe non accettarla.

Se sulla diagnosi sono esplicitati in modo chiaro gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste, è più probabile che le indicazioni dello specialista vengano rispettate.

Ammissione con riserva dei candidati con DSA in possesso di certificazione non aggiornata - prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato nazionale a.a. 2020/2021.

Vista l’attuale riduzione delle attività degli ambulatori del SSN per l'emergenza Covid19, e al fine di evitare che il candidato possa trovarsi nell’impossibilità di richiedere la certificazione aggiornata e, conseguentemente, i tempi aggiuntivi, gli strumenti dispensativi e le misure compensative previste dalla normativa di riferimento, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato una circolare in cui invita gli Atenei ad ammettere le richieste dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) seppur in possesso di certificazioni non recenti, con riserva di richiedere successivamente, non appena l’attività del SSN sarà ripristinata, l’integrazione della documentazione ivi prevista.

Test di ingresso: cosa dice la normativa

Con l’emanazione del Decreto Ministeriale n. 730 del 25 giugno 2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha disciplinato le modalità e i contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale.

Gli strumenti compensativi concessi durante i test di ammissione sono diversi rispetto a quelli normalmente concessi durante l’anno accademico (Linee guida 2011 e Linee guida CNUDD).

È possibile infatti solo richiedere tempo aggiuntivo e utilizzare calcolatrice non scientifica, il video-ingranditore del testo, e affiancamento di un tutor (lettore umano).

Nella nota ministeriale leggiamo infatti al punto “Studenti con disabilità o affetti da disturbi specifici dell’apprendimento” (pag. 3):

“I candidati con certificazione ex lege 104/1992 e i candidati affetti da DSA hanno diritto:

  • a tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova (i candidati con certificazione ex lege 104/1992 nella misura massima del 50% e solo se ne formulano specifica richiesta; i candidati affetti da DSA sempre al 30% di tempo aggiuntivo, a prescindere da specifica richiesta);
  • a strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia.

Sono strumenti compensativi ammessi: calcolatrice non scientifica, video-ingranditore, affiancamento di un tutor”.

Normativa durante l’anno accademico

Durante l’anno accademico invece si fa riferimento alle Linee Guida del 2011, al punto 6.7 “Gli Atenei” e alle Linee guida della CNUDD del 2014, che specificano le misure dispensative e compensative, le modalità di valutazione e di verifica a tutto ciò che concerne il percorso universitario.

Per quanto attiene agli strumenti compensativi gli studenti e le studentesse potranno utilizzare gli ausili eventualmente già in uso durante il percorso scolastico, quali, per esempio:

  • registratore digitale,
  • PC con correttore ortografico;
  • testi in formato digitale;
  • programmi di sintesi vocale;
  • la presenza di tutor con funzione di lettore, nel caso in cui non sia possibile fornire materiali d’esame in formato digitale;
  • calcolatrice;
  • tabelle e formulari;
  • mappe concettuali;
  • materiali didattici in formati accessibili (presentazioni, dispense, eserciziari), forniti se necessario in anticipo sulle lezioni;
  • altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.

Per quanto concerne invece le misure dispensative, è possibile:

  • considerare la possibilità di suddividere la materia d’esame in più prove parziali;
  • privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
  • laddove l’esame scritto venga ritenuto indispensabile, verificare se il formato scelto (ad es. test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta;
  • sempre con riferimento alle prove scritte, prevedere alternativamente la riduzione quantitativa, ma non qualitativa, della prova stessa, oppure la concessione di tempo supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della prova;
  • considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.

È indispensabile comunque che lo studente o la studentessa informi il Servizio per la Disabilità e i DSA della propria richiesta. In seguito, a seconda delle indicazioni ricevute, saranno gli studenti e le studentesse a parlare con il docente in modo da accordarsi sulle modalità dell’esame e il tipo di strumenti compensativi necessari per lo svolgimento della prova. Consigliamo agli studenti e alle studentesse di parlare al docente all’inizio del corso o almeno un mese prima dell’esame.

Oppure, come spesso succede, la mediazione studente-professore avverrà con l’aiuto di docenti referenti DSA di area didattica, oppure di un tutor. Il tutor è una figura molto importante all’interno dei Servizi: si occupa in molti casi di affiancare lo studente e la studentessa durante le lezioni aiutandolo a prendere appunti e negli esami, spiegando le parti più complesse, insegnando l’uso dei software compensativi e le strategie di studio.

Gli studenti e le studentesse possono chiedere maggiori informazioni e supporto alla sezione AID a te più vicina o il servizio di Help-Line Nazionale

Univers@lità - piattaforma per un’università inclusiva

Con l'obiettivo di realizzare un'università più inclusiva, AID ha attivato Univers@lità, percorso formativo e informativo su piattaforma e-learning, gratuito ed accessibile a tutti

Il progetto, che si rivolge in particolare agli studenti e alle studentesse con un DSA che frequentano l’Università, docenti, tutor, personale amministrativo dei servizi dedicati alla disabilità/DSA ha l’obiettivo di:

  • diffondere una corretta informazione e una cultura positiva sui disturbi specifici dell’apprendimento, anche in ambito accademico;
  • individuare le strategie che meglio possono supportare gli studenti;
  • promuovere metodologie di didattica inclusiva, anche attraverso la condivisione di best practice di Atenei che stanno realizzando servizi e ambienti di apprendimento innovativi e accessibili.

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