La legge 170/2010
La Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” ( scaricabile da qui) riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento
“Che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. (Art. 1)
La legge 170 tutela il diritto allo studio dei bambini e ragazzi con DSA e dà alla scuola un’opportunità per riflettere sulle metodologie da mettere in atto per favorire tutti gli studenti, dando spazio al loro vero potenziale in base alle loro peculiarità. E dà alla scuola la responsabilità di individuare eventuali alunni a rischio e di mettere in atto un’attività di potenziamento per superare le difficoltà del bambino/a. Qualora queste non fossero migliorate, la scuola deve consigliare alla famiglia di affrontare un percorso diagnostico.
Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente con diagnosi DSA di:
“fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari."
Finalità della Legge 170/2010
- Garantire il diritto all'istruzione;
- favorire il successo scolastico anche attraverso misure di supporto;
- garantire una formazione adeguata;
- promuovere lo sviluppo delle potenzialità del ragazzo/a;
- ridurre i disagi relazionali ed emozionali dovuti al disturbo;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai disturbi specifici dell'apprendimento;
- favorire la diagnosi precoce e l'adozione di percorsi didattici riabilitativi;
- incrementare la comunicazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
Il 12 luglio 2011 sono stati pubblicati anche il Decreto attuativo e le Linee Guida ad esso associate, che spiegano in forma chiara e dettagliata tutte le azioni che gli Uffici Scolastici Regionali, le scuole e le famiglie devono attuare per la tutela e il supporto degli allievi con DSA.
Il ruolo della scuola e dei docenti
La scuola ha il compito di individuare precocemente gli alunni e le alunne che potrebbero avere un Disturbo Specifico dell’Apprendimento a seguito di anomale difficoltà nelle competenze relative alla lettura, alla scrittura e al calcolo.
La scuola ha anche il compito di comunicare alla famiglia il sospetto di DSA per mettere in luce la persistenza di alcune prestazioni atipiche del bambino o della bambina.
Oltre a comunicare il sospetto, la scuola deve esplicitare la tipologia delle difficoltà incontrate e consigliare l'assistenza di uno specialista per accertare la presenza di un disturbo specifico dell'apprendimento
I docenti devono cercare di approntare per gli studenti e le studentesse con un DSA una didattica che tenga conto delle loro caratteristiche.
La dislessia a scuola
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è un accordo condiviso tra Docenti, Istituzioni Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e Famiglia.
Questo documento è previsto dalle linee guida del 2011, che al paragrafo 3.1 precisano quanto segue:
“Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.”
Si tratta quindi di un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell'alunno e dell’alunna, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni e delle alunne con un DSA.
Per questi motivi è opportuno farlo all'inizio di ogni anno scolastico.
Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il primo trimestre scolastico.
Il documento deve contenere:
- i dati anagrafici dell'alunno
- la tipologia del disturbo
- le attività didattiche personalizzate
- gli strumenti compensativi sono dei dispositivi, digitali e cartacei, che ogni persona può utilizzare per raggiungere il proprio obiettivo compensando le proprie difficoltà
- le misure dispensative
- le forme di verifica e valutazione personalizzate
Il PDP è un documento flessibile e dinamico: potrà essere verificato e aggiornato dai docenti nel corso dell'anno scolastico.
I genitori devono poter leggere con calma e attenzione il PDP del proprio figlio o figlia, prima di approvarlo, quindi avendo a disposizione un discreto margine di tempo.
PDP
Accordo condiviso tra docenti, istituzioni sclastiche, istituzioni socio-sanitarie e famiglia.
Progetto educativo e didattico personalizzato definisce: Supporti e strategie.
Volto a garantire realizzazione del successo scolastico degli alunni e delle alunne con un DSA.
Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il primo trimestre scolastico.
I genitori devono poter leggere con calma il PDP prima di approvarlo.
Il PDP è un documento flessibile e dinamico: Potrà essere verificato e aggiornato dai docenti del corso dell’anno scolastico.
Le lingue straniere
Nel piano didattico personalizzato di uno studente o una studentessa con un DSA sono incluse tutte le strategie didattiche per permettere l'apprendimento delle lingue straniere (il latino e il greco non vengono considerate lingue straniere).
Troviamo indicazioni nelle Linee Guida al punto 4.4, "Didattica per le lingue straniere".
In alcuni casi è possibile richiedere la dispensa dalle valutazioni scritte, sia durante l'anno scolastico che durante gli esami di Stato, nel caso questa richiesta sia stata indicata dallo specialista nella diagnosi. Come riportato nelle linee guida:
“in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe
Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all’apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.”
Se invece si intende richiedere l'esonero dalle lingue straniere, bisogna essere consapevoli di quanto prevede la normativa, per i vari cicli scolastici:
Per gli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione (ex terza media), il decreto legislativo 62/2017 ha stabilito che gli alunni esonerati dall’insegnamento della lingua straniera durante la scuola primaria e secondaria di I grado possono conseguire il diploma
Nel caso dell’Esame di Stato (quinta superiore) l’esonero comporta invece il rilascio del solo "attestato di credito formativo" e non del diploma: ciò penalizza la carriera scolastica dello studente, con conseguenze negative anche sul percorso sociale e lavorativo della persona con dislessia.
Esami e Invalsi
Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente e della studentessa con diagnosi DSA a
“fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari."
Nel DPR 22.6.2009, n. 122 – Regolamento valutazione- Art. 10 – valutazione degli alunni e delle alunne con DSA viene specificato:
“Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati […] gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.”
Annualmente il MIUR fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi delle medie e delle superiori.
Le ordinanze del Ministero dell'Istruzione del 16 maggio 2020, esplicitano le tutele previste per gli studenti e le studentesse con un DSA. Per ciò che riguarda l'esame di fine secondo ciclo (maturità), l'articolo 20 dell'ordinanza specifica che:
"Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame.
Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con un DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori"
Pertanto ogni alunno e alunna ha il diritto di utilizzare gli strumenti compensativi concordati a inizio anno nel PDP, senza eccezioni, anche durante l’esame di Stato.
Le prove Invalsi
Ogni anno l'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) pubblica una nota sullo svolgimento di prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico.
Gli studenti e le studentesse con un DSA possono non partecipare alle prove di rilevazione, ma sono obbligati a sostenere la Prova nazionale INVALSI prevista nell’ambito dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex terza media) e del secondo ciclo di istruzione (maturità).
Anche nelle prove INVALSI, sono previste tutele per gli studenti e le studentesse con un DSA:
- prove in formato audio per l'ascolto individuale in cuffia;
- tempi suppletivi per lo svolgimento delle prove;
- possibilità di servirsi degli strumenti compensativi utilizzati durante l'anno.