Esame di abilitazione per avvocato: le misure per i candidati con DSA nel decreto ministeriale
Giovedì 11 novembre 2021 la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato il decreto con cui viene indetta la sessione 2021 dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Il bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre scorso, contiene, per la prima volta, importanti misure per i candidati con DSA.
In base a quanto stabilito dal D.L. 139 dell'8 ottobre 2021, l'articolo 11 del decreto stabilisce infatti che i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento potranno usufruire, in sede d'esame, di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo e di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove.
Ecco nel dettaglio quanto previsto dal decreto ministeriale dell'11 novembre 2021.
La presentazione della diagnosi nella domanda di ammissione all'esame
I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all’esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e dell’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, e possono richiedere, anche cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o i tempi aggiuntivi previsti dal decreto.
Strumenti compensativi e tempo aggiuntivo
Per la prima prova orale, il candidato con DSA può chiedere:
- l’applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l’esame preliminare del quesito;
- l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in particolare, è demandata, nel corso dell'esame preliminare del quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonché degli appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della successiva discussione orale;
- la possibilità di poter consultare una copia di stampa del quesito dettato dalla commissione;
- la possibilità di ricorrere all'uso di un computer dotato di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a disposizione dalla competente Corte d’appello, per la redazione degli appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del quesito, in preparazione della successiva discussione orale.
Per la seconda prova orale, il candidato con DSA può inoltre chiedere di sostenere l'esame nell’ultimo giorno previsto dal calendario per l’effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati.
Queste importanti disposizioni arrivano a distanza di 6 mesi dalla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa sui DSA attraverso cui la Corte d'Appello di Milano e l'Ordine degli Avvocati di Milano hanno introdotto volontariamente, per la prima volta in Italia, misure compensative e dispensative per i candidati con DSA nell'esame di abilitazione, presso il foro di Milano. Una scelta coraggiosa e inclusiva, che ha aperto la strada a quanto previsto in seguito dal decreto legge, attuato dal decreto ministeriale.
“Ringraziamo la Ministra Cartabia per questo provvedimento. È un grande traguardo per le pari opportunità delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento nel mondo del lavoro – ha commentato la Vicepresidente AID, Antonella Trentin – Auspichiamo che tutti gli altri Ordini professionali seguano la strada tracciata dal Ministero della Giustizia, consentendo ai candidati con DSA di accedere a misure compensative negli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni che richiedano l’iscrizione a un Albo. Un grande ringraziamento va anche all'Avvocato Antonio Caterino, che incoraggiato dall'Associazione Studi Legali Associati e dallo studio legale nel quale lavora, non solo non ha avuto timore di manifestare apertamente le proprie difficoltà legate alla dislessia, ma si è battuto affinché anche ai candidati dislessici fossero assicurate pari chances di successo, contribuendo in maniera decisiva a questo significativo risultato.”