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I requisiti di ammissione, le caratteristica della prova scritta e dell'orale e le tutele per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, nell'esame di fine secondo ciclo (maturità)

Esame di Stato 2024: le risposte alle domande più frequenti

12 Aprile, 2024 - Tematiche: scuola, genitori, studenti, docenti

Il 22 marzo scorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha emanato l'ordinanza ministeriale 55/2024 che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (Maturità) per l'anno scolastico 2023/2024.

Anticipiamo subito che non ci sono significative novità rispetto lo scorso anno scolastico.

L’Esame è costituito da una prova scritta di Italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo e da un colloquio.

Il calendario previsto a livello nazionale per l’effettuazione delle prove è il seguente: 

  • Prima prova scritta mercoledì 19 giugno 2024 (h 8:30. Durata della prova 6 ore)
  • Seconda prova in forma scritta giovedì 20 giugno 2024 (h 8:30. Durata della seconda prova prevista nei quadri di riferimento allegati al D.M. 769 del 2018
  • Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento: terza prova scritta martedì 25 giugno 2024 (dalle ore 8:30). 

Il colloquio si svolgerà dopo gli scritti.

Quali sono i requisiti di ammissione all’Esame di Stato del secondo ciclo?

I requisiti sono i seguenti: 

  • aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
  • aver riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo (art. 13, comma 2, lettera d) D.Lgs. 62/2017)
  • aver svolto le prove Invalsi nell’ultimo anno (nessuna connessione fra i risultati e gli esiti dell’Esame di Stato)

Le commissioni d’esame, che tornano ad essere composte da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre commissari interni e tre esterni, si riuniranno in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 17 giugno 2024 alle ore 8:30.

Nella riunione plenaria si stabiliranno:

  • i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte; 
  • le modalità di conduzione del colloquio; 
  • i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti; 
  • i criteri per l’attribuzione della lode.

Si ricorda che, entro il 15 maggio 2024 il Consiglio di classe dovrà aver elaborato un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, insieme a tutto ciò che viene considerato  utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Il Documento del 15 maggio deve essere subito pubblicato all’albo on line sul sito internet della scuola.

Per gli studenti con DSA deve essere redatto un fascicolo riservato - da allegare al Documento del 15 maggio - che non va pubblicato sul sito della scuola, ma consegnato alla Commissione esaminatrice, con lo scopo di fornire tutte le informazioni utili per l’espletamento e la valutazione delle loro prove.

In che cosa consisteranno le prove scritte? 

La prima prova scritta, che dovrà accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consisterà nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. 

La seconda prova, in forma scritta, grafica  o  scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha  per  oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le  competenze  attese  dal profilo educativo culturale e professionale dello specifico indirizzo.

Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca.

Per gli istituti professionali del vigente ordinamento (Decreto Legislativo 61/2017) la seconda prova non è centrata sulle discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo. È un’unica prova integrata in cui il Ministero fornisce la “cornice nazionale generale di riferimento” e le commissioni costruiscono le tracce declinando le indicazioni ministeriali secondo lo specifico percorso formativo attivato dalla scuola.

Calcolatrice per tutti gli studenti alla seconda prova scritta  

Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta, ove prevista una prova che necessiti di calcolatrice, sarà consentito a tutti gli studenti l’uso delle calcolatrici scientifiche o delle calcolatrici grafiche purché non dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica, cioè della capacità di manipolare espressioni matematiche, e non abbiano la disponibilità di connessione Internet. Precisazioni sulle calcolatrici che possono essere usate ci vengono dalla Nota Prot. n. 9466 del 6 marzo 2024 su Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione – a. s. 2023/2024.

Il punteggio di ciascuna prova scritta verrà pubblicato per tutti i candidati, compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui.

In che cosa consisterà la prova orale? 

Si tratterà di un colloquio in chiave multi e interdisciplinare, che permetterà alla  commissione di  valutare, sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

Nel colloquio orale lo studente dovrà dimostrare di: 

  • aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
  • aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe;
  • saper esporre l'esperienza PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) svolta nel percorso degli studi.

Inoltre, in coerenza con quanto definito nelle recenti Linee guida per l’orientamento, il colloquio dell’Esame di Stato assumerà un valore orientativo. Per tale motivo, la commissione d’esame terrà conto anche delle informazioni inserite nel Curriculum dello studente,  il documento che viene allegato al diploma da cui emergono le esperienze formative del candidato nella scuola e nei vari contesti non formali e informali.

Si ricorda che, da quest’anno, le informazioni presenti nel Curriculum sono desunte dall’E-Portfolio orientativo personale delle competenze introdotto dalle Linee guida per l’orientamento, cui si accede tramite la Piattaforma Unica. 

I candidati esterni compilano le parti dell’E-Portfolio collegate al Curriculum prima di sostenere l’esame preliminare; il loro Curriculum viene consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame.

Per la valutazione del colloquio (max 20 punti) è prevista dall’ordinanza un’apposita griglia di valutazione (Allegato A). 

Da che cosa dipenderà la valutazione finale?

  • Integrazione del punteggio -  La commissione/classe stabilirà i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti.
  • Attribuzione della lode - La commissione/classe all’unanimità potrà attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.

L’esito finale dell’esame, con l’indicazione del punteggio conseguito, inclusa la lode, verrà pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Come saranno gli esami per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)? 

Non cambia niente rispetto lo scorso anno. 

L'O.M. 55 del 22 marzo 2024, articolo 25, attribuisce alle singole commissioni, in occasione della riunione plenaria, sulla base del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal Consiglio di classe, l'individuazione delle modalità di svolgimento e conduzione delle prove d'esame di Stato per gli alunni con DSA.

Comma 2. "(…) Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere (…) di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. (…)" 

Comma 3. "Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.”

Per quanto riguarda le griglie valutative, si ricorda che hanno degli indicatori prestabiliti: la sottocommissione però può intervenire nei descrittori degli indicatori, incidendo così sui livelli che gli studenti possono raggiungere: ad esempio, attribuendo un punteggio più basso alla correttezza ortografica, dando un peso maggiore alla capacità argomentativa.

E per eventuali dispense o esoneri dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e?

Per quanto riguarda gli studenti con DSA che hanno chiesto nel corso d’anno l’esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e  o la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, ricordiamo anche che:

Comma 4. "I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con ESONERO dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento."

Comma 5. "Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola DISPENSA dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera”

Il colloquio dei candidati con disturbi specifici di apprendimento si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del D. lgs. 62/2017.

Attenzione alla privacy: nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non dovrà essere fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con DSA.

E per gli studenti con altri BES? 

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dai docenti, il Consiglio di classe trasmetterà alla commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già usati per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sosterranno con esito positivo l’Esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguiranno il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Articolo a cura di Viviana Rossi e Luciana Ventriglia, formatrici scuola AID 

Per saperne di più: approfondimenti per i soci AID sull'Esame di Stato

Il calendario approfondimenti per i soci AID 2024 prevede tre contenuti dedicati all'esame di maturità:

  • slide per docenti, a cura di Andrea Marchetti, dirigente scolastico (già disponibile in area soci)

  • video per genitori, a cura di Letizia di Nora, docente e genitore e Maria Franca Campus, docente, genitore e formatrice scuola AID (disponibile dal 17 aprile in area soci)

  • webinar a cura di Monica Testi, formatrice scuola AID (venerdì 3 maggio 2024, ore 18.00)

Per maggiori dettagli sul calendario approfondimenti per i soci AID, clicca qui.

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